Modifiche/integrazioni delle Condizioni Generali del Servizio Easy Pay [30/03/09]

supernino ha scritto:
si, significa che non c'è una "penale", ma c'è "un costo d'operazione" a carico dell'utente + il rimborso dello sconto usufruito.
se la richiedo ora, e nella fattura che mi è arrivata oggi c'è anche Maggio considerato, la richiesta della disdetta è immediata o è valida 30 giorni dopo?
 
gokougt ha scritto:
se la richiedo ora, e nella fattura che mi è arrivata oggi c'è anche Maggio considerato, la richiesta della disdetta è immediata o è valida 30 giorni dopo?
Sempre 30 giorni dopo.

Ricordo con questa occasione che anche per recedere "a costo zero" alla scadenza occore un preavviso di almeno 30 giorni. E' bene tenerlo a mente :)
 
supernino ha scritto:
Si se recedi prima della scadenza ti addebitano 5€xi mesi usufriti + costi di operazione

Mi permetto di dissentire.
La direttiva parla chiaro, cmq è la legge che a livello sopra lo impone, come per le comunicazioni di cambio condizioni bancarie in cui hai 30 gg per non aderire e andartene a costo zero:

"Per i clienti Easy Pay con contratto attivato prima del 30 marzo 2009 le modifiche/integrazioni saranno valide a partire dal 30 giugno. E' possibile consultare le nuove Condizioni Generali Easy Pay valide a partire dal prossimo 30 giugno cliccando qui. E' comunque possibile recedere senza alcuna penale inviando lettera raccomandata A.R., eventualmente anticipata a mezzo telefax o posta elettronica".

L'unico dubbio poteva essere la promo/sconto da restituire se non ancora "utilizzata": ma la strangrande maggioranza di contratti easypay sono partiti a settembre (inizio stagione calcio) per cui gli sconti son bel che andati :D
 
scusate un'attimo,
non essendo molto pratico faccio un ragionamento "terra-terra":icon_redface:
anch'io ho easy pay attivato ad agosto 08 (con tessera 2009), dunque presentando disdetta tramite raccomandata a maggio dovrò pagare questi 5€ di "sconto" X 9 mesi + i costi dell'operatore per un tot. di circa 55-60€ giusto? alla faccia di "nessuna penale"!:doubt:
a questo punto mi conviene attivare l'offerta "6 mesi a 10€" e a conti fatti pagherei per i prossimi 12 mesi lo stesso prezzo dell' anno scorso 180€, avendo inoltre "guadagnato" i 60€ destinati alla disdetta.
tutto giusto?
 
Può darsi che se recedi a fine giugno non ti facciano pagare la penale, bisogna chiamare e chiedere x chiarire questo dubbio ;)
 
rossogodot ha scritto:
scusate un'attimo,
non essendo molto pratico faccio un ragionamento "terra-terra":icon_redface:
anch'io ho easy pay attivato ad agosto 08 (con tessera 2009), dunque presentando disdetta tramite raccomandata a maggio dovrò pagare questi 5€ di "sconto" X 9 mesi + i costi dell'operatore per un tot. di circa 55-60€ giusto? alla faccia di "nessuna penale"!:doubt:
a questo punto mi conviene attivare l'offerta "6 mesi a 10€" e a conti fatti pagherei per i prossimi 12 mesi lo stesso prezzo dell' anno scorso 180€, avendo inoltre "guadagnato" i 60€ destinati alla disdetta.
tutto giusto?
Scusa ma perchè vuoi presentare disdetta a maggio? Presentala a luglio, oppure presentala a maggio chiedendo la disdetta a naturale scadenza del contratto...Vedrai che ti faranno delle offerte già prima...
 
DTTutente ha scritto:
Scusa ma perchè vuoi presentare disdetta a maggio? Presentala a luglio, oppure presentala a maggio chiedendo la disdetta a naturale scadenza del contratto...Vedrai che ti faranno delle offerte già prima...
a maggio perchè se ho capito bene, avendo la tessera con scadenza giugno 2009 se non presento disdetta 30gg. prima me la rinnovano in automatico.
tu mi dici che è possibile disdire a maggio ma con effetto alla scadenza del contratto?
in ogni caso i 60€ glieli devo comunque e non mi va giù visto che vorrei tornare al prepagato.
60€ + eventuale abbonamento annuale:mad:
 
supernino ha scritto:
bisogna chiamare e chiedere x chiarire questo dubbio ;)

...hai detto niente, con questi quì solo la frase CHIAMARE X CHIARIRE mi mette l'ansia....è guerra aperta!!:qright5: :D
 
rossogodot ha scritto:
tu mi dici che è possibile disdire a maggio ma con effetto alla scadenza del contratto?
Certamente, mandagli la raccomandata con ricevuta di ritorno così se ti fanno casini hai la prova che la disdetta l'hai mandata...;)

rossogodot ha scritto:
in ogni caso i 60€ glieli devo comunque e non mi va giù visto che vorrei tornare al prepagato.
60€ + eventuale abbonamento annuale:mad:
Con disdetta a naturale scadenza del contratto non devi nessuna penale, nè rimborso...
 
rossogodot ha scritto:
...hai detto niente, con questi quì solo la frase CHIAMARE X CHIARIRE mi mette l'ansia....è guerra aperta!!:qright5: :D

CHIAMARE X CHIARIRE mi sembra un parolone.

se recedi prima della scadenza paghi i costi di disattivazione e i bonus; se mandi disdetta a scadenza ti chiamano e ti becchi lo sconto per il prossimo anno.

occhio però che se, recedendo a 30gg, non dovessero chiamarti o non dovessero trovarti per qualche motivo, paghi i costi di disattivazione.

il decreto bersani è una bufala colossale!
 
ciumbuntu ha scritto:
CHIAMARE X CHIARIRE mi sembra un parolone.
se recedi prima della scadenza paghi i costi di disattivazione e i bonus; se mandi disdetta a scadenza ti chiamano e ti becchi lo sconto per il prossimo anno.
a questo punto vorrei capire una cosa:
la scheda prepagata con scadenza 06/09 che loro mi hanno "convertito" in tessera easy pay, scadrà sempre a giugno o ad agosto al termine del contratto?

scusate l'insistenza:icon_redface:
 
rossogodot ha scritto:
a questo punto vorrei capire una cosa:
la scheda prepagata con scadenza 06/09 che loro mi hanno "convertito" in tessera easy pay, scadrà sempre a giugno o ad agosto al termine del contratto?

scusate l'insistenza:icon_redface:
la tessera scade a giugno, te ne manderanno una nuova a casa per i mesi mancanti ;)

La scadenza contrattuale non è quella sulla tessera, nel tuo caso l'abbonamento ti scade ad agosto.
 
Sì è come dice Supernino.
rossogodot ha scritto:
a questo punto vorrei capire una cosa:
la scheda prepagata con scadenza 06/09 che loro mi hanno "convertito" in tessera easy pay, scadrà sempre a giugno o ad agosto al termine del contratto?
Allora ho letto un po’ il Regolamento e questo all’art. 5.3 recita:
5.3 L’Utente che intenda sottoscrivere una Richiesta di Fornitura del Servizio (per Easy Pay) potrà utilizzare, per la fruizione dello stesso, la Tessera già in suo possesso e attivata in precedenza per l’Offerta Mediaset Premium Prepagata Ricaricabile ovvero la Tessera Easy Pay acquisita presso un punto vendita.
Poi, si dice:
3.3 L’attivazione del Servizio (Easy Pay) avviene, di norma, entro il giorno successivo a quello del ricevimento, da parte di RTI, della Richiesta di Fornitura del Servizio, oppure contestualmente all’attivazione della Tessera da parte del Contraente (…)
E poi all’art.7 si dice che il contratto ha durata di 12 mesi a decorrere dal momento della conclusione del Contratto come determinata ai sensi dell’art. 3, per cui in base a questo art.3, nel momento in cui c’è stata la conversione in agosto, è partita l’attivazione del servizio e si è instaurato il rapporto contrattuale Easy Pay, con l’utilizzo della tessera preesistente.
Dato che il contratto ha durata di 12 mesi dall’attivazione del servzio, la scadenza annuale del contratto sarà ad agosto.
La tessera prepagata preesistente in questo caso è soltanto un elemento per l’attuarsi del contratto, ma la scadenza della tessera non incide sulla durata contrattuale per EasyPay; infatti il regolamento dice:
5.6La Tessera ha una scadenza, riportata sul retro della stessa. Pertanto, RTI, al fine di consentire la continuità nella fruizione del Servizio, provvederà, a proprie spese, entro e non oltre 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza della stessa, ad inviare al Contraente una nuova Tessera.
 
Renyart ha scritto:
Ehm, qualcuno in pillole, potrebbe spiegarmi cos'è che è cambiato? Ho capito solo che per 30 giorni chi decide di lasciare premium non dovrà pagare alcuna penale. E' così no?
Dato che anch’io non ci capivo niente, ho visto un po’ le nuove (raffrontate alle vecchie) disposizioni regolamentari: queste ultime però, per i clienti Easy Pay con contratto attivato prima del 30 marzo 2009, saranno valide a partire dal 30 giugno (e non prima).
E’ stato aggiunto il comma 4 all’art.13 (“Modifiche del servizio”) in base al quale si prospetta l’inserimento di nuovi contenuti (canali), con nuove condizioni contrattuali ed in particolare un aumento del corrispettivo dovuto. RTI informerà almeno un mese prima di queste novità e probabilmente concederà un periodo di visione gratuita dei nuovi contenuti. Trascorso questo periodo di visione gratuita (dei nuovi contenuti), o comunque anche in mancanza di esso, verrà concesso un periodo di tempo (non inferiore a 10 gg.), entro e non oltre il quale il cliente avrà facoltà di comunicare a RTI (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) l’intenzione di NON voler fruire di tali nuovi contenuti. (La richiesta sarà efficace dalla fine del periodo di visione gratuita, se applicato, o dalla ricezione da parte di RTI della comunicazione del cliente. In ogni caso RTI non potrà addebitare al cliente alcuna modifica – in aumento – del corrispettivo per il periodo di visione gratuita, qualora si comunichi l’intenzione di non voler fruire dei nuovi contenuti).
MA ATTENZIONE! L’ULTIMA PARTE DEL NUOVO COMMA 4 DELL’ART.13 DICE:
Qualora invece il Contraente, decorso il periodo di tempo di cui sopra (quello entro il quale bisogna comunicare l’intenzione di non voler fruire dei nuovi contenuti), non abbia provveduto a comunicare alcunché a RTI, quest’ultima consentirà al Contraente la visione dei nuovi contenuti, applicando conseguentemente le nuove condizioni contrattuali e/o economiche.(e quindi eventualmente, anzi sicuramente, il nuovo più elevato corrispettivo)
Poi, al modificato art. 19 (“Variazioni delle Condizioni Generali di Fornitura del Servizio Mediaset Premium Easy Pay”) si dice che RTI si riserva la facoltà di modificare, (anche per esigenze connesse all’ampliamento dei contenuti) le “Condizioni Generali di Fornitura del Servizio Mediaset Premium Easy Pay”, dandone comunicazione scritta al Contraente nelle forme d’uso con un preavviso non inferiore a 1 mese (ed, eventualmente, promuovendo anche un’idonea campagna informativa). Il contraente potrà esercitare il diritto di recedere dal contratto, (senza l’applicazione di alcuna penale e con effetto immediato), inviando a RTI, entro e non oltre 30 giorni (dal ricevimento della comunicazione) una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in cui il cliente non eserciti il diritto di recesso nei modi e nei tempi specificati, le nuove Condizioni Generali saranno automaticamente applicate a decorrere dallo scadere del termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione delle condizioni contrattuali.
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Per quanto concerne il RECESSO, l’art.7 al c.1 prevede la possibilità di recedere alla scadenza annuale (dopo il 1° anno o dopo qualsiasi anno successivo di durata del contratto in seguito a tacito rinnovo e qui non sono previste spese), con disdetta da parte del cliente da inoltrarsi a mezzo raccomandata (con avviso di ricevimento), con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza. Poi, ai commi 2 e 3 è previsto un recesso volontario del cliente non avente alcuna giustificazione contrattuale e che prevede determinati oneri:

7.2 In ogni caso, il Contraente ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcuna penalità e senza necessità di specificarne il motivo, dandone comunicazione scritta a RTI con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (…).
7.3Qualora il Contraente si avvalga della facoltà di recesso di cui all’art. 7.2 (…), RTI avrà comunque diritto di richiedere allo stesso (i) gli importi dovuti a titolo di Corrispettivo sino alla data di ricevimento della comunicazione di recesso; (ii) il rimborso dei Costi dell’Operatore;(pari a € 30) (iii) gli importi riconosciuti al Contraente quali accrediti sul Corrispettivo dovuto per la fruizione del Servizio, qualora questi siano riconducibili a diritti di visione dell’Offerta Mediaset Premium Prepagata Ricaricabile ancora in corso di validità al momento dell’efficacia del recesso.
8 (…) Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di recesso di cui all’art. 7.2 che precede, RTI avrà comunque il diritto di richiedere allo stesso il rimborso degli sconti di cui abbia beneficiato (…), qualora non abbia rispettato i termini minimi di durata del Contratto previsti dalle singole offerte promozionali.

Se, invece, si vuole recedere nel caso in cui vengano variate le condizioni generali di fornitura del servizio, il suddetto articolo 19 non richiama l’art.7, per cui le somme succitate non dovrebbero essere applicate (in particolare non troverebbero applicazione i c.d. “Costi dell’Operatore”).
Tuttavia il rimborso a RTI degli sconti di cui si è usufruito, è comunque previsto dall’art.8 che riconduce tale beneficio alla sussistenza del contratto per la durata minima contrattuale stabilita nella promozione:
8 RTI si riserva la facoltà di offrire ai Contraenti sconti e offerte promozionali di volta in volta definiti. La fruizione di sconti sugli importi dovuti a titolo di Corrispettivo e/o di offerte promozionali che incidano sul Corrispettivo è subordinata alla sussistenza del Contratto almeno per le durate contrattuali di volta in volta previste.
 
Ultima modifica:
daccordo, dopo tutti sti popò di art. rimane il fatto che mediaset sarà obbligata a fornire al cliente tutte le nuove variazioni sulla programmazione e i rispettivi costi, garantendogli il tempo necessario per decidere se rinnovare o meno.
se così non fosse sarebbe un bel casino:protest: :protest:
 
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