Renyart ha scritto:
Ehm, qualcuno in pillole, potrebbe spiegarmi cos'è che è cambiato? Ho capito solo che per 30 giorni chi decide di lasciare premium non dovrà pagare alcuna penale. E' così no?
Dato che anch’io non ci capivo niente, ho visto un po’ le nuove (raffrontate alle vecchie) disposizioni regolamentari: queste ultime però, per i clienti Easy Pay con contratto attivato prima del 30 marzo 2009, saranno valide a partire dal 30 giugno (e non prima).
E’ stato aggiunto il comma 4 all’art.13 (“Modifiche del servizio”) in base al quale si prospetta l’inserimento di nuovi contenuti (canali), con nuove condizioni contrattuali ed in particolare un aumento del corrispettivo dovuto. RTI informerà almeno un mese prima di queste novità e probabilmente concederà un periodo di visione gratuita dei nuovi contenuti.
Trascorso questo periodo di visione gratuita (dei nuovi contenuti), o comunque anche in mancanza di esso, verrà concesso un periodo di tempo (non inferiore a 10 gg.), entro e non oltre il quale il cliente avrà facoltà di comunicare a RTI (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) l’intenzione di NON voler fruire di tali nuovi contenuti. (La richiesta sarà efficace dalla fine del periodo di visione gratuita, se applicato, o dalla ricezione da parte di RTI della comunicazione del cliente. In ogni caso RTI non potrà addebitare al cliente alcuna modifica – in aumento – del corrispettivo per il periodo di visione gratuita, qualora si comunichi l’intenzione di non voler fruire dei nuovi contenuti).
MA ATTENZIONE! L’ULTIMA PARTE DEL NUOVO COMMA 4 DELL’ART.13 DICE:
Qualora invece il Contraente, decorso il periodo di tempo di cui sopra (quello entro il quale bisogna comunicare l’intenzione di non voler fruire dei nuovi contenuti), non abbia provveduto a comunicare alcunché a RTI, quest’ultima consentirà al Contraente la visione dei nuovi contenuti, applicando conseguentemente le nuove condizioni contrattuali e/o economiche.(e quindi eventualmente, anzi sicuramente, il nuovo più elevato corrispettivo)
Poi, al modificato art. 19 (“Variazioni delle Condizioni Generali di Fornitura del Servizio Mediaset Premium Easy Pay”) si dice che
RTI si riserva la facoltà di modificare, (anche per esigenze connesse all’ampliamento dei contenuti) le “Condizioni Generali di Fornitura del Servizio Mediaset Premium Easy Pay”, dandone comunicazione scritta al Contraente nelle forme d’uso con un preavviso non inferiore a 1 mese (ed, eventualmente, promuovendo anche un’idonea campagna informativa).
Il contraente potrà esercitare il diritto di recedere dal contratto, (senza l’applicazione di alcuna penale e con effetto immediato), inviando a RTI, entro e non oltre 30 giorni (dal ricevimento della comunicazione) una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in cui il cliente non eserciti il diritto di recesso nei modi e nei tempi specificati, le nuove Condizioni Generali saranno automaticamente applicate a decorrere dallo scadere del termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione delle condizioni contrattuali.
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Per quanto concerne il RECESSO, l’art.7 al c.1 prevede la possibilità di recedere alla scadenza annuale (dopo il 1° anno o dopo qualsiasi anno successivo di durata del contratto in seguito a tacito rinnovo e qui non sono previste spese), con disdetta da parte del cliente da inoltrarsi a mezzo raccomandata (con avviso di ricevimento), con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza. Poi, ai commi 2 e 3 è previsto un recesso volontario del cliente non avente alcuna giustificazione contrattuale e che prevede determinati oneri:
7.2 In ogni caso, il Contraente ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcuna penalità e senza necessità di specificarne il motivo, dandone comunicazione scritta a RTI con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (…).
7.3Qualora il Contraente si avvalga della facoltà di recesso di cui all’art. 7.2 (…), RTI avrà comunque diritto di richiedere allo stesso (i) gli importi dovuti a titolo di Corrispettivo sino alla data di ricevimento della comunicazione di recesso; (ii) il rimborso dei Costi dell’Operatore;(pari a € 30) (iii) gli importi riconosciuti al Contraente quali accrediti sul Corrispettivo dovuto per la fruizione del Servizio, qualora questi siano riconducibili a diritti di visione dell’Offerta Mediaset Premium Prepagata Ricaricabile ancora in corso di validità al momento dell’efficacia del recesso.
8 (…) Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di recesso di cui all’art. 7.2 che precede, RTI avrà comunque il diritto di richiedere allo stesso il rimborso degli sconti di cui abbia beneficiato (…), qualora non abbia rispettato i termini minimi di durata del Contratto previsti dalle singole offerte promozionali.
Se, invece, si vuole recedere nel caso in cui vengano variate le condizioni generali di fornitura del servizio, il suddetto articolo 19 non richiama l’art.7, per cui le somme succitate non dovrebbero essere applicate (in particolare non troverebbero applicazione i c.d. “Costi dell’Operatore”).
Tuttavia il rimborso a RTI degli sconti di cui si è usufruito, è comunque previsto dall’art.8 che riconduce tale beneficio alla sussistenza del contratto per la durata minima contrattuale stabilita nella promozione:
8 RTI si riserva la facoltà di offrire ai Contraenti sconti e offerte promozionali di volta in volta definiti. La fruizione di sconti sugli importi dovuti a titolo di Corrispettivo e/o di offerte promozionali che incidano sul Corrispettivo è subordinata alla sussistenza del Contratto almeno per le durate contrattuali di volta in volta previste.