L_Rogue
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Ieri, è stata approvata la riforma del condominio che potete trovare qui:
http://www.ediltecnico.it/wp-conten...orma-condominio-testo-approvato-al-senato.pdf
Ora sarà pubblicata a breve sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore, in deroga alle normali tempistiche, 6 mesi dopo la pubblicazione.
Ci sono diverse parti che riguardano le attenne private, per la ricezione TV, ma non solo.
Testo:
Quindi in caso di modifiche su parti comuni prima si deve fare richiesta all'amministratore e all'assemblea, che può proporre alternative, e poi si possono fare i lavori.
Rimane vincolante l'astratto "decoro architettonico dell'edificio".
Di particolare importanza il controverso "accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere" che sicuramente creerà problemi.
http://www.ediltecnico.it/wp-conten...orma-condominio-testo-approvato-al-senato.pdf
Ora sarà pubblicata a breve sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore, in deroga alle normali tempistiche, 6 mesi dopo la pubblicazione.
Ci sono diverse parti che riguardano le attenne private, per la ricezione TV, ma non solo.
Testo:
"«Art. 1122‐bis. – (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili). – Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.
È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla restazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere.
Quindi in caso di modifiche su parti comuni prima si deve fare richiesta all'amministratore e all'assemblea, che può proporre alternative, e poi si possono fare i lavori.
Rimane vincolante l'astratto "decoro architettonico dell'edificio".
Di particolare importanza il controverso "accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere" che sicuramente creerà problemi.