Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 prevedono che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni escluda dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertate situazioni interferenziali. Detta disposizione intende risolvere le numerose situazioni interferenziali nel settore televisivo con i Paesi confinanti.
Attualmente l’Italia sulla base delle pianificazione delle frequenze adottata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con le dovute precauzioni d’uso a tutela delle utilizzazioni legittimamente riconosciute ai vari Paesi dal piano di Ginevra 2006, ha assegnato ai propri operatori la quasi totalità delle frequenze disponibili. Tale circostanza è stato però motivo di accertate situazioni interferenziali verso i Paesi confinanti e conseguentemente le reazioni suscitate nei Paesi interessati hanno indotto sia l’ITU sia l’Unione Europea a monitorare la situazione e invitato l’Italia ad avviare incontri bi/multilaterali. L’esito positivo di detti incontri non è di facile realizzazione per i complessi aspetti tecnici che emergono.
Invece, l’esclusione dalla pianificazione e la conseguente liberazione delle frequenze oggi assegnate agli operatori italiani consentirebbe, in modo definitivo e in tempi ragionevolmente rapidi (entro il 31 dicembre 2014) di evitare il sorgere in campo europeo di probabili procedure di infrazione a carico dell’Italia. Conseguentemente la liberazione delle frequenze dovrà essere garantita alla scadenza del termine dalla disattivazione coattiva operata dagli organi del Ministero dello sviluppo economico coadiuvati anche dalla polizia postale e delle comunicazioni, ai sensi dell’ articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259