ricordate le parole del TULLIO a Mi manda RAI3 ????
sky non e' stata mai condannata!!!
E' quanto è già accaduto all'esito di una causa pilota promossa
dall'associazione avanti il Giudice di Pace di Fasano.
Il Giudice di Pace dr.Giovanni Quaranta ha infatti condannato Sky Italia S.r.l.,
per aver ingiustificatamente interrotto le trasmissioni televisive in favore
dell'abbonato, difeso dall'avvocatodeiconsumatori Digeronimo, riconoscendo
non solo la ripetizione dei canoni regolarmente corrisposti, pari a 450 euro ma
anche il risarcimento del danno esistenziale pari a 500 euro.
Per l'avv.Domenico Romito coordinatore degli avvocatideiconsumatori.it ,la
prima community italiana degli avvocati che difendono i consumatori, si tratta
di un precedente importante che può riguardare decine di migliaia di ex
abbonati che abbonati a Tele+ “Super premium Gold” che nel corso dell'anno
2003 al subentro di Sky Italia S.r.l. a Tele+ hanno subito come l'attore la
disattivazione del servizio.
L'utente in questione dopo numerosi ed inutili reclami con richiesta di
risoluzione contrattuale, si è rivolto a Federconsumatori citando in giudizio
SKY.La sentenza si richiama il principio già affermato in alcune sentenze della
Corte di Cassazione (7052/1990 – 5817/2001) che giustifica il richiesto
risarcimento del danno “..posto che l'anticipato scioglimento del rapporto è di
per sé un evento potenzialmente generatore di danno avendo turbato e
compromesso le aspettative economiche della parte adempiente”.
Il danno causato da SKY si inquadra quindi nel genere del “danno
esistenziale”, in quanto rinuncia forzosa allo svolgimento di attività non
remunerative, fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato.
Il Giudice ha correttamente ritenuto sussistente la lesione del diritto
dell'attore,valori costituzionalmente garantiti, per di più nascenti da obbligo
contrattuale cui consegue l'obbligo di provvedere al relativo ristoro del danno
esistenziale, considerato il particolar interesse per l'attore, per gli spettacoli
agonistici trasmessi che avevano indotto a sottoscrivere l'abbonamento Sky.
La risarcibilità del danno esistenziale, così come sopra definito, nasce,
dunque, dalla intangibilità del contenuto essenziale di quei diritti, che
rappresentano la soglia di tolleranza civile.
Ora la decisione apre possibilità concrete per tutti gli abbonati ex Tele più in
analoga situazione di riunirsi per ottenere un risarcimento del danno
esistenziale subito.
Gli utenti intereressati alla decisione possono contattare le sedi
dell'associzione oppure mandare una email a info@avvocatideiconsumatori.it.
http://www.avvocatideiconsumatori.it/dettaglionews.asp?id=251

sky non e' stata mai condannata!!!
E' quanto è già accaduto all'esito di una causa pilota promossa
dall'associazione avanti il Giudice di Pace di Fasano.
Il Giudice di Pace dr.Giovanni Quaranta ha infatti condannato Sky Italia S.r.l.,
per aver ingiustificatamente interrotto le trasmissioni televisive in favore
dell'abbonato, difeso dall'avvocatodeiconsumatori Digeronimo, riconoscendo
non solo la ripetizione dei canoni regolarmente corrisposti, pari a 450 euro ma
anche il risarcimento del danno esistenziale pari a 500 euro.
Per l'avv.Domenico Romito coordinatore degli avvocatideiconsumatori.it ,la
prima community italiana degli avvocati che difendono i consumatori, si tratta
di un precedente importante che può riguardare decine di migliaia di ex
abbonati che abbonati a Tele+ “Super premium Gold” che nel corso dell'anno
2003 al subentro di Sky Italia S.r.l. a Tele+ hanno subito come l'attore la
disattivazione del servizio.
L'utente in questione dopo numerosi ed inutili reclami con richiesta di
risoluzione contrattuale, si è rivolto a Federconsumatori citando in giudizio
SKY.La sentenza si richiama il principio già affermato in alcune sentenze della
Corte di Cassazione (7052/1990 – 5817/2001) che giustifica il richiesto
risarcimento del danno “..posto che l'anticipato scioglimento del rapporto è di
per sé un evento potenzialmente generatore di danno avendo turbato e
compromesso le aspettative economiche della parte adempiente”.
Il danno causato da SKY si inquadra quindi nel genere del “danno
esistenziale”, in quanto rinuncia forzosa allo svolgimento di attività non
remunerative, fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato.
Il Giudice ha correttamente ritenuto sussistente la lesione del diritto
dell'attore,valori costituzionalmente garantiti, per di più nascenti da obbligo
contrattuale cui consegue l'obbligo di provvedere al relativo ristoro del danno
esistenziale, considerato il particolar interesse per l'attore, per gli spettacoli
agonistici trasmessi che avevano indotto a sottoscrivere l'abbonamento Sky.
La risarcibilità del danno esistenziale, così come sopra definito, nasce,
dunque, dalla intangibilità del contenuto essenziale di quei diritti, che
rappresentano la soglia di tolleranza civile.
Ora la decisione apre possibilità concrete per tutti gli abbonati ex Tele più in
analoga situazione di riunirsi per ottenere un risarcimento del danno
esistenziale subito.
Gli utenti intereressati alla decisione possono contattare le sedi
dell'associzione oppure mandare una email a info@avvocatideiconsumatori.it.
http://www.avvocatideiconsumatori.it/dettaglionews.asp?id=251


