"Tu ti stai riferendo a fatti di circa 18-20 anni fa, quando fu fatto dal governo di allora (1992) il famoso "decreto salva Rai " e la Van Miert aprì il procedimento nel 1998, ma a quanto pare non ebbe seguito, a mio parere, perchè altrimenti avrebbe colpito tutti gli enti pubblici televisivi europei."
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Cliccate e leggete bene questo vecchio documento:
trovato nel seguente sito
www.federconsumatoriarezzo.it
nella sezione documenti - tassa di possesso
l. Il canone base RAI-TV e' di 420 lire (Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1999).
2. E totale del canone RAI-TV e' composto dalle seguenti voci: canone base L. 420 (quattrocentoventilire) sovrapprezzo L. 161.550 (centosessantunmilacinquecentocinquantal ire) ; tassa di concessione t. 8.000 (ottomilalire); IVA L. 6.030 (seimilatrentalire). Ovvero un totale di L.176.000 (centosettantaseimilalire).
3. Il canone e' rimasto ai valori degli anni '40 e non e' più aumentato (come dimostrato in G. U. del 24.12-1999).
Quello che invece aumenta e'il sovrapprezzo aggiornato da una commissione mista Stato-Rai e fissato da un decreto del Ministro delle Comunicazioni.
4. Il sovrapprezzo e' quindi il 38.464 % in più del canone base, ma che per definizione un sovrapprezzo e' un'aggiunta rispetto al prezzo base, che in genere non supera il 20 per cento.
5. Il canone e' fissato con legge mentre il sovrapprezzo con decreto ministeriale, e quindi con atto monocratico del ministro, il quale evidentemente agisce in aberrazione giuridica con il proprio atto.
6. Il Commissario dell'UE alla Concorrenza, Sig. Karel Van Miert, ha aperto un procedimento d'infrazione contro il finanziamento alla RAI-TV considerando questa operazione (tassazione degli utenti a favore di un'emittente televisiva) illegittima. La messa in mora sul caso RAI-TV è stata depositata nel novembre 1998, essendo stato dato all'esecutivo UE l'annuncio della procedura in data 21 ottobre 1998;
7. A seguito del referendum popolare del 1973, veniva soppresso il " canone d'abbonamento TV" e sostituito con la "tassa di possesso su apparecchi Radiotelevisivi";
8. L'Urar-Tv, ufficio abbonamenti radio-tv del Ministero delle Finanze, nel descrivere la prassi necessaria per cessare l'abbonamento, dichiara: « L'abbonato richiede il suggellamento di tutti gli apparecchi televisivi in suo possesso, servando L.10.000 (diecimilalire) a titolo di contributo spese, in questo caso l'abbonamento verrà chiuso a decorrere dal l° gennaio successivo alla data di spedizione della comunicazione della disdetta. Il suggellamento, che consiste nell'insaccamento del televisore, dovrà riguardare tutti gli apparecchi televisivi e non potrà essere limitato alle sole frequenze utilizzate dalla Rai, poiché il canone d'abbonamento è un'imposta dovuta per la detenzione del televisore e non un corrispettivo per il servizio radiotelevisivo pubblico». Venendo così a riaffermare la trasformazione del "canone d'abbonamento RAI-TV in "Tassa di possesso";
9. Una tassa di possesso, su beni immobili, deve fare riferimento ad un pubblico registro, ove siano registrati i beni tassabili (es. il P.R.A., Pubblico Registro Automobilistico). Nel caso degli. apparecchi radiotelevisivi non esiste alcun pubblico registro. Questo porta a non poter determinare il valore del bene posseduto e, pertanto, l'importo della tassa stessa;
10. E' impensabile che una tassa di possesso, possa essere applicata senza una base di valore del bene posseduto, e che pertanto, possa essere d'uguale importo sia per chi possieda un apparecchio televisivo vecchio, sia per chi possieda l'ultimo ritrovato della tecnica
11. Se effettivamente quanto si richiede all'utente è una tassa di possesso, questa dovrebbe essere applicata per ogni apparecchio ricevente posseduto è non in maniera cumulativa;
12. Che l'eventuale oscuramento, o suggellamento dell'apparecchio ricevente lede il diritto di comunicare, ricevendo e trasmettendo per radio o televisione, diritto che si ricollega al "diritto della manifestazione del pensiero, riconosciuto dall' Art.21 della Costituzione Italiana e che esisteva già prima della televisione (in Italia)
13. Che il diritto di ricevere non ha limiti, discipline o regolamentazioni.
14. Che il diritto di trasmettere sul territorio nazionale è stato concesso, in seguito alla Rai, in forma di monopolio e che i cittadini furono obbligati a pagare un canone;
15. Che il monopolio sulle emissioni è stato giudicato illegale dalla Corte Costituzionale che, oggi, pur avendo numerose emittenti radiotelevisive, si obbliga il cittadino a pagare la Rai, anche nel caso che non usufruisca di quest'emittente,
16. Che il canone, in sostanza, è un pagamento obbligatorio,imposto al cittadino, a favore di una. sola emittente (in stile monopolistico), per usufruire di un diritto assicuratogli dalla Costituzione.
Per questi motivi lo scrivente richiede:
l. La revoca della tassa di possesso (Canone d'abbonamento alla Rai Tv) sul proprio apparecchio televisivo;
2.Annullamento delle somme eventualmente pendenti per "Canoni d'abbonamento alla Rai-Tv" pregressi, eventualmente non corrisposti;
Modificato da Elio "Masciari" il 26-mag-2008 7.51