Ciò che scrivi non è corretto.
"La società Sky Italia s.r.l. (di seguito, anche “Sky”) rappresenta di essere titolare di autorizzazione alla fornitura di programmi televisivi destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in chiaro, in ambito nazionale, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs 31 luglio 2005, n. 177 (recante il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito “Testo unico” ovvero “T.U.”) e degli artt. 2 e segg. della delibera n. 435/01/Cons dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, anche “Autorità” ovvero “Agcom”) che ha approvato il Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale.
In forza di tale autorizzazione, l’odierna esponente diffonde dal dicembre 2009 il canale televisivo nazionale in chiaro denominato “Cielo”, per il tramite dell’operatore di rete digitale terrestre Rete A s.p.a.; “Cielo” è asseritamente un “canale generalista” e come tale è stato qualificato nella domanda diretta ad ottenere la predetta autorizzazione, che il competente Ministero ha rilasciato il 15 dicembre 2009." (testo preso dalla sentenza linkata prima)
Comunque nel dispositivo della decisione, viene annullata solo parte della delibera 366/10/CONS dell'AGCOM, in particolare quella che non prevede blocchi contigui per canali dello stesso genere e quella che distingue i canali generalisti ex analogici e i canali generalisti digitali definendo questi ultimi "semigeneralisti".
Vengono anche considerati censurabili i criteri di attribuzione della numerazione basati sull'Auditel, in quanto riferibili a un periodo in cui la copertura digitale del territorio non era completa.
Viene invece rifiutata la numerazione a tre cifre, in quanto comporterebbe un uso non efficiente della numerazione con la perdita delle prime 99 posizioni.