Aumenti Sky per fatturazione ogni 4 settimane dal 01/10/17 [Ufficiale]

Stato
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non ho capito quale è il costo che non ti torna...

cmq te sei riuscita a farti attivare il pacco famiglia con sconto lungo, dopo qualche giorno ti hanno pure attivato il multiscreen con sconti da tutti i pori...un bordello nella fatturazione...e a me non riescono a REVOCARE la disdetta di un pacchetto che dovrà avvenire tra 5 mesi...cioè non devono cambiare niente...mi sto alterando
 
non ho capito quale è il costo che non ti torna...

cmq te sei riuscita a farti attivare il pacco famiglia con sconto lungo, dopo qualche giorno ti hanno pure attivato il multiscreen con sconti da tutti i pori...un bordello nella fatturazione...e a me non riescono a REVOCARE la disdetta di un pacchetto che dovrà avvenire tra 5 mesi...cioè non devono cambiare niente...mi sto alterando

a me non tornano i 22.49€ del mese di novembre!

Il MV me l'hanno fatto gratuito da subito, ma per aver aggiunto famiglia devo venire a spendere 22.49?
 
Attualmente la fattura sembra tornata di 30 giorni,visualizzo solo l'anteprima.
Darò un'occhiata allo sky Q come suggerito.
 
a me non tornano i 22.49€ del mese di novembre!

Il MV me l'hanno fatto gratuito da subito, ma per aver aggiunto famiglia devo venire a spendere 22.49?

in quel costo c'è skytv+famiglia+sport+calcio che doveva venire persino d+, per 20 giorni di quel pacchetto si pagherebbero 37 di listino e 34(se non ti facesso pagare affatto skyfamiglia)
 
in quel costo c'è skytv+famiglia+sport+calcio che doveva venire persino d+, per 20 giorni di quel pacchetto si pagherebbero 37 di listino e 34(se non ti facesso pagare affatto skyfamiglia)

scusami non capisco, io il mese di novembre l'ho pagato regolarmente ancora il mese scorso, intendo prima di fare famiglia,con i pacchetti sky tv+sport+calcio.

Mentre la fattura dopo aver aggiunto famiglia,cioè quella di questo mese dovrei avere solamente famiglia a listino giusto? non capisco perchè mi rifanno pagare i pacchetti di novembre
 
non riesco a capire una cosa....cosa cambierebbe un'offerta iniziale a 4 settimane per poi passare nel 2018 al mese ?
aumenta il costo iniziale dell'offerta? è legale ? :eusa_think:
 
Ecco il testo finale dell'articolo del Decreto Fiscale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri 5 dicembre 2017

Entrata in vigore del provvedimento: 06/12/2017

Art. 19-quinquiesdecies. (Misure urgenti per la tutela degli
utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni
elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e
fatturazione dei servizi).
-

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione
elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e
della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali
a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non
rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese.

1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di
comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro
il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.

1-quater. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
garantisce la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe
generali di cui al comma 1-bis, in modo da assicurare che i
consumatori possano compiere scelte informate.

1-quinquies. In caso di violazione del comma 1-bis l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la
cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme
indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate
agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso
non inferiore a trenta giorni";

b) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:

"La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2,
3, 3-bis, 3-ter e 3-quater e' sanzionata dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16, del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1-quinquies
e' sanzionata applicando l'articolo 98, comma 11, del medesimo
codice";

c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al comma 1-bis
costituisce standard minimo nelle condizioni generali di contratto e
nella Carta dei servizi. Nel caso di variazione dello standard da
parte dell'operatore e tenendo conto delle tempistiche di cui al
comma 1-ter, si applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50, in
favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione,
maggiorato di euro 1 per ogni giorno successivo alla scadenza del
termine assegnato dall'Autorita' ai sensi del comma 1-quinquies.
L'Autorita' vigila sul rispetto della presente disposizione
nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
a), numero 14, e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249".

2. All'articolo 98, comma 11, del citato codice di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, le parole: "da euro 120.000,00 ad
euro 2.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
240.000,00 ad euro 5.000.000,00".

3. All'articolo 71 del citato decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione
elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico forniscono informazioni chiare e trasparenti in merito alle
caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per
l'erogazione dei servizi. A tal fine, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni definisce le caratteristiche
tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di
infrastruttura fisica, individuando come infrastruttura in fibra
ottica completa l'infrastruttura che assicura il collegamento in
fibra fino all'unita' immobiliare del cliente. Costituisce pratica
commerciale scorretta, ai sensi del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ogni comunicazione al
pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non
rispetti le caratteristiche tecniche definite dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni"».

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=17G00186&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-05&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1#art
 
A mio modestissimo parere c'e' un errore nel testo, non so se in quello pubblicato sul sito oppure veramente nel testo stampato sulla Gazzetta Ufficiale:

1-quinquies. In caso di violazione del comma 1-bis l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la
cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme
indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate
agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso
non inferiore a trenta giorni";


Secondo me in quel contesto il termine "inferiore" non ha senso, vorrebbe dire che si fa un favore all'operatore concedendogli almeno 30 gg. e non si prevede per legge un tempo massimo entro cui l'operatore deve assolutamente adeguarsi.
Io credo che li' ci avrebbe dovuto essere scritto "superiore"...
 
A mio modestissimo parere c'e' un errore nel testo, non so se in quello pubblicato sul sito oppure veramente nel testo stampato sulla Gazzetta Ufficiale:

1-quinquies. In caso di violazione del comma 1-bis l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la
cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme
indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate
agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso
non inferiore a trenta giorni";


Secondo me in quel contesto il termine "inferiore" non ha senso, vorrebbe dire che si fa un favore all'operatore concedendogli almeno 30 gg. e non si prevede per legge un tempo massimo entro cui l'operatore deve assolutamente adeguarsi.
Io credo che li' ci avrebbe dovuto essere scritto "superiore"...

A questo punto tutto sta nella seriatà delle compagnie (Tim,Sky,Tre..ecc ecc) la cosa più logica è far partire la scadenza mensile dal primo gennaio 2018 !......si spera :sad:
 
Secondo me in quel contesto il termine "inferiore" non ha senso, vorrebbe dire che si fa un favore all'operatore concedendogli almeno 30 gg. e non si prevede per legge un tempo massimo entro cui l'operatore deve assolutamente adeguarsi.
Io credo che li' ci avrebbe dovuto essere scritto "superiore"...

E' vero, ma la legge dev'essere generale e astratta, perciò è necessario che contempli anche il caso in cui l'adeguamento in un termine inferiore ai 30 giorni risulti particolarmente gravoso per l'operatore.

Quindi è giusto così: sarà l'Autorità a decidere, in base alle circostanze, il tempo congruo per adeguarsi (e il Garante non ha alcun interesse a dilatare i tempi oltre il necessario).
 
se parte da oggi i 120 giorni sono sempre più lunghi !

Si parte da oggi. Possono ancora, a conti fatti, emettere tre fatture a 28gg. Ad Aprile sono obbligati a fatturare mensilmente, se non vogliono correre in sanzioni e rimborsi. Comunque, a parere mio, da Gennaio gli conviene fatturare mensilmente con aumenti. Probabilmente da subito devono variare le offerte su siti e tv e passare da 4 settimane a mese.:)
 
E' vero, ma la legge dev'essere generale e astratta, perciò è necessario che contempli anche il caso in cui l'adeguamento in un termine inferiore ai 30 giorni risulti particolarmente gravoso per l'operatore.

Quindi è giusto così: sarà l'Autorità a decidere, in base alle circostanze, il tempo congruo per adeguarsi (e il Garante non ha alcun interesse a dilatare i tempi oltre il necessario).

Aspetto un invito, per la pizza.:)
 
intanto stanno facendo un casino... oppure ci stanno provando
ho la fattura protetta da una promozione fino a novembre 2018
quindi le prime due fatture a 28gg sono state riproporzionate riducendo l'importo
in quella di dicembre il costo è tornato come quello vecchio mensile ma con fattura a 28gg !!!

ho inviato subito mail di protesta
verificate....
 
Controllavao la voce pagamenti e dicembre a 30 giorni di distanza da novembre(nel mese precedente erano 28).La data di emissione nella fattura è invece di 28 giorni (26/11).Da me c'è stato un aumento di 7,50 € in novembre,nell'ultima sono tornati 3€.
 
ma a voi è già disponibile la fattura?
a me una settimana fa solo l'importo e ora il nulla.
 
Pagata fattura del mese di novembre(quella che scadeva il 22 mi pare)..
Nuova fattura via mail, sempre 4 settimane con scadenza 20 dicembre.
Ancora sconto nuova periodicità di fatturazione e importo più basso del dovuto
 
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