Art. 19-quinquiesdecies. (Misure urgenti per la tutela degli
utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni
elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e
fatturazione dei servizi). -
1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione
elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e
della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali
a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non
rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese.
1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di
comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro
il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
1-quater. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
garantisce la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe
generali di cui al comma 1-bis, in modo da assicurare che i
consumatori possano compiere scelte informate.
1-quinquies. In caso di violazione del comma 1-bis l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la
cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme
indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate
agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso
non inferiore a trenta giorni";
b) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
"La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2,
3, 3-bis, 3-ter e 3-quater e' sanzionata dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16, del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1-quinquies
e' sanzionata applicando l'articolo 98, comma 11, del medesimo
codice";
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al comma 1-bis
costituisce standard minimo nelle condizioni generali di contratto e
nella Carta dei servizi. Nel caso di variazione dello standard da
parte dell'operatore e tenendo conto delle tempistiche di cui al
comma 1-ter, si applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50, in
favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione,
maggiorato di euro 1 per ogni giorno successivo alla scadenza del
termine assegnato dall'Autorita' ai sensi del comma 1-quinquies.
L'Autorita' vigila sul rispetto della presente disposizione
nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
a), numero 14, e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249".
2. All'articolo 98, comma 11, del citato codice di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, le parole: "da euro 120.000,00 ad
euro 2.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
240.000,00 ad euro 5.000.000,00".
3. All'articolo 71 del citato decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione
elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico forniscono informazioni chiare e trasparenti in merito alle
caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per
l'erogazione dei servizi. A tal fine, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni definisce le caratteristiche
tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di
infrastruttura fisica, individuando come infrastruttura in fibra
ottica completa l'infrastruttura che assicura il collegamento in
fibra fino all'unita' immobiliare del cliente. Costituisce pratica
commerciale scorretta, ai sensi del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ogni comunicazione al
pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non
rispetti le caratteristiche tecniche definite dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni"».