atton ha scritto:
non sapevo che sky rientrasse nella categoria, pane latte carne frutta e verdura
Ma è comunque un buona compagnia, dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 4%
1) (soppresso);
2) (soppresso);
3) latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo
alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a
pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03-04.04);
5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi,
refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o
addizionata di altre sostanze atte ad assicurarsene temporaneamente la
conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;
disseccati, disidradati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in
fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01-ex 07.03-ex 07.04);
6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti congelati o surgelati (v.d.
07.02);
7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decortificati o spezzati
(v.d. 07.05);
8) frutta commestibile, fresche o secche o temporaneamente
conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di
zuccheri (v.d. 08.01 a 08.03-ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);
9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone;
orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno,
miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad uso zootecnico
(v.d. 10.01-10.02-ex 10.03-ex 10.04-10.05-ex 10.06-ex 10.07, ex 21.07.02);
10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo;
farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad
uso zootecnico (v.d. 11.01-ex 11.02);
11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso,
avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad
uso zootecnico (v.d. 10.06-ex 11.02);
12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G II): semi e
frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di
ricino e quelli frantumati (v.d. ex 12.01);
12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione
(v.d. ex 12.07);
13) olio di oliva: oli vegetali destinati all'alimentazione umana od
animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione
per uso alimentare (v.d. ex 15.07);
14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13);
15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare
e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e
sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza
aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;
16) pomidori pelati e conserve di pomidori: olive in salamoia (v.d. ex
20.02);
17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura
o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02);
18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa,
libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per
non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici
e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali
a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per
la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle
campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi
o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;
19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi
considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;
20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati
contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici
contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente
parte della tabella;
21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorche' non ultimate, purche' permanga
l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota
II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione
mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data
dell'atto si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;
21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del
terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento
del bestiame e alle attivita' connesse, cedute da imprese costruttrici,
ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, sempre che
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133;
22) (soppresso);
23) (soppresso);
24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la
costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della
legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni
rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti
per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e
privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11
maggio 1984;
25) (soppresso)
26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero
21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;
27) (soppresso);
28) (soppresso);
29) (soppresso);
30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medicochirurgiche);
oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili);
oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi
per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in
mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare
una deficienza o una infermita' (v.d. 90.19);
31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro
meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e
altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per
soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie; motoveicoli di cui
all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, nonche' autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1,
lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000
centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con
motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con
ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai
familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonche' le prestazioni rese
dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i
relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei
confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1,
lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di
cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800
centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a
soggetti sordomuti,ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;
33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni
indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32;
34) (soppresso);
35) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione,
legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici
per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri,
periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi
diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte
geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di
quelle trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle
radiodiffussioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi
carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo,
didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c),
della legge 14 aprile 1975, n. 103;
37) somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali
ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonche'
nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla
base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;
38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante
distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura,
uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettivita';
39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla
costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949,
n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che
svolgono l'attivita' di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi
comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprieta'
indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel
numero 21), nonche' alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al
numero 21-bis);
40) (soppresso);
41) (soppresso);
41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di
assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunita' e simili o ovunque
rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati
di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in
situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro
consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di
convenzioni in generale;
41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti diappalto aventi
ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al
superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche;
41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale
permanenti.