12.2
Durata e cessazione anticipata della Licenza
Il Contratto di Licenza decorre dal giorno di assegnazione di ciascun Pacchetto, ha efficacia nel corso delle tre Stagioni Sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e termina alla data del 30 giugno 2021.
Fermo il disposto dell’art. 1454 c.c., è facoltà della Lega Calcio Serie A di risolvere in qualsiasi momento il Contratto di Licenza ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta al Licenziatario, in caso di inadempimento dello stesso alle previsioni di cui ai seguenti paragrafi: 4.1, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 11.2.2, 11.2.5, 11.2.6 lett. c), h) m), o), 13, 15.3, 20, 21 e in caso di gravi inadempimenti alle modalità consentite nel presente Invito e nel Regolamento Produzioni Audiovisive in tema di Interviste. Il Contratto di Licenza si intende risolto trascorsi sette giorni dal ricevimento di detta comunicazione scritta. In caso di risoluzione sarà dovuto alla Lega Calcio Serie A a titolo di penale, fatto salvo ogni maggior danno, il doppio dell’importo corrispondente al lucro cessante della Lega Calcio Serie A, intendendosi per lucro cessante l’importo pari alla differenza tra il corrispettivo totale e il prezzo complessivo di accesso al Segnale previsto a carico del Licenziatario sulla base del Contratto di Licenza per l’intera sua Durata e le somme che la Lega Calcio Serie A abbia incassato dallo stesso Licenziatario e/o siano a carico di un soggetto terzo sulla base di una licenza avente a oggetto i Diritti Audiovisivi revocati al Licenziatario e riassegnati a tale soggetto terzo, qualora tale licenza sia conclusa con il terzo successivamente alla risoluzione del Contratto di Licenza con il Licenziatario.
Il paragrafo sul versamento della fideiussione è il 10.2.2, quindi clausola risolutiva espressa e niente termine di 15 giorni.