l’Agcom apre istruttoria sul calcolo dei canali Tv e rispetto della quota del 20%

ciumbuntu ha scritto:
PS: ci lamentiamo come vengono scritte le leggi in Italia.. avete letto come le scrivono in UE? Sul tema del topic, provate a leggere le 2002/20/CE e 2002/21/CE... da rabbrividire!!!

intanto uppo per sapere se qualcuno si è interessato dell'evoluzione, poi per segnalarvi l'ultima famosa delibera agcom per le parti che si ispirano alle due direttive sopra e in ultimo l'art.10 della stessa: una vera porcata.

Meno male che sono di parte!
 
Va bene, ma a cosa ti riferisci esattamente quando citi queste 2 direttive perché la Direttiva 21 istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, mentre la Direttiva 20 del 2002 riguarda le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.
La 21/2002 istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti dicomunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le
procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo
nella Comunità.
La 20/2002 ha come obiettivo la realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle
norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolarne la fornitura in tutta la Comunità.
Le 2 direttive hanno rispettivamente 20 e 30 articoli e come tutte le direttive comunitarie mirano a fornire un quadro regolamentativo generale per tutti gli Stati membri in un dato settore di attività. Quindi specifica meglio quali sono i termini della questione.

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Per quanto riguarda l’esposto, mi sembra non ci siano sviluppi al momento, ma, con la situazione politica che abbiamo, non è che si possa sperare in chissà quali evoluzioni.
 
EliseO ha scritto:
specifica meglio quali sono i termini della questione.

a) la previsione del regime dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 59 per l’attività di operatore di rete, anche nel periodo di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale terrestre, così conformando la relativa disciplina ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002.

Il ricepimento della direttiva comporta semplicemente il rilascio di un'autorizzazione e non più di una concessione.

http://www.agcom.it/Default.aspx?message=viewdocument&DocID=2965 ha scritto:
10. Una misura che facilita la realizzazione delle reti trasmissive digitali terrestri da parte degli operatori nuovi entranti e rende effettivo lo sviluppo in tempi ragionevoli di dette reti, può essere data dall’obbligo di offerta di servizi di trasmissione a prezzi orientati ai costi da parte degli operatori esistenti che già dispongono di reti di estesa copertura sul territorio nazionale. Nel rispetto del principio di proporzionalità, l’Autorità ha in animo di integrare, a seguito di apposita consultazione pubblica, l’articolo 21 del regolamento per la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni e integrazioni, prevedendo che gli operatori esistenti che dispongono di coperture di rete estese offrano servizi di trasmissione a condizioni di orientamento al costo, agli operatori di reti digitali terrestri nuovi entranti , per un periodo di cinque anni dalla stipula dei relativi accordi. In ogni caso, gli operatori richiedenti possono adire l’Autorità al fine di ottenere una pronuncia vincolante, secondo le procedure appositamente previste per la risoluzione delle controversie tra operatori di cui alla delibera n. 352/08/CONS, da attuare retroattivamente dalla data di stipula dell’accordo.

Per maggior chiarezza, a tal proposito, si precisa quanto segue: i terzi richiedenti godono di un diritto di accesso, a condizioni economiche orientate ai costi, per un periodo di cinque anni. Il periodo di cinque anni è calcolato dal momento dell'effettivo accesso da parte dei terzi richiedenti. Un eventuale rifiuto dell'accesso potrà essere giustificato solo da ragioni di obiettiva impossibilità, che saranno soggette al controllo dell'Autorità.

I terzi richiedenti l'accesso potranno chiedere in ogni momento una decisione dell'Autorità. Il procedimento si concluderà con una decisione vincolante dell'Autorità , entro un periodo di ragionevole durata. L'accesso non potrà essere interrotto o sospeso durante il procedimento dell'Autorità o durante l'eventuale contenzioso instaurato davanti alle autorità giurisdizionali competenti in relazione alla decisione dell'Autorità.

la prendo alla larga: ottengo una frequenza, mi appoggio alla rete di un altro operatore "per cinque anni" e possibilmente affitto la banda al provider verticale dello stesso operatore. dopo cinque anni gli vendo tutto!

EliseO ha scritto:
Per quanto riguarda l’esposto, mi sembra non ci siano sviluppi al momento, ma, con la situazione politica che abbiamo, non è che si possa sperare in chissà quali evoluzioni.

l'authority è indipendente....
 
Ultima modifica:
ciumbuntu ha scritto:
l'authority è indipendente....
Questo è da vedere perché dipende dalle persone che ci sono e dallo “spirito” con cui svolgono il loro mandato. Il che è tutto dire.
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ciumbuntu ha scritto:
a) la previsione del regime dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 59 per l’attività di operatore di rete, anche nel periodo di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale terrestre, così conformando la relativa disciplina ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002.
ciumbuntu ha scritto:
Il recepimento della direttiva comporta semplicemente il rilascio di un'autorizzazione e non più di una concessione.

Non so tu dove voglia andare a parare, ma la terminologia della direttiva, essendo rivolta indistintamente a tutti gli Stati membri, è generica e quello che tu intendi non ha un significato normativo sostanziale. Mi sembra che la tua idea sia che in Italia il rilascio delle concessioni per trasmettere in DTT discenda, piuttosto che da decisioni politiche e poi giuridiche italiane, da provvedimenti comunitari. In realtà secondo la Direttiva 20/2002 la definizione di “autorizzazione generale” è, in base all’art. 2:
(…) per "autorizzazione generale" si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica (…);
Ciò non ha niente a che fare con quanto previsto dalla legge Gasparri che fa coesistere le concessioni con delle autorizzazioni transitorie per trasmettere in DTT a soggetti che altrimenti avrebbero dovuto smettere di trasmettere in tecnica analogica.
L’espressione "autorizzazione generale" della Direttiva è generica perché rivolta a tutti gli Stati membri.
Se stai cercando di far credere che sia la normativa comunitaria ad avallare e giustificare certe scelte politico-industriali di casa nostra e che addirittura sia stata l’UE a sancire ciò che è previsto dalla Gasparri, non vai molto lontano perché ci sono state anche procedure d’infrazione avviate contro l’Italia proprio per il mancato rispetto d’alcune disposizioni comunitarie.
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Anche l’altro tuo riferimento, non so dove voglia mirare:
10. Una misura che facilita la realizzazione delle reti trasmissive digitali terrestri da parte degli operatori nuovi entranti e rende effettivo lo sviluppo in tempi ragionevoli di dette reti, può essere data dall’obbligo di offerta di servizi di trasmissione a prezzi orientati ai costi da parte degli operatori esistenti che già dispongono di reti di estesa copertura sul territorio nazionale. (…), prevedendo che gli operatori esistenti che dispongono di coperture di rete estese offrano servizi di trasmissione a condizioni di orientamento al costo, agli operatori di reti digitali terrestri nuovi entranti , per un periodo di cinque anni dalla stipula dei relativi accordi. In ogni caso, gli operatori richiedenti possono adire l’Autorità al fine di ottenere una pronuncia vincolante (…)
la prendo alla larga: ottengo una frequenza, mi appoggio alla rete di un altro operatore "per cinque anni" e possibilmente affitto la banda al provider verticale dello stesso operatore. dopo cinque anni gli vendo tutto
Quella disposizione dice soltanto che per agevolare nuovi soggetti operanti in DTT, si può prevedere (e mi sembra anche che la Gasparri lo preveda) che questi soggetti abbiano il diritto di accedere ad alcuni servizi di trasmissione in base a prezzi orientati ai costi (anziché di mercato) per un periodo massimo di 5 anni. Ma qui si parla di servizi, che so, come il mettere a disposizione i propri tralicci per installare le antenne trasmissive dei nuovi soggetti entranti o per dare in affitto proprie antenne di trasmissione o ponti-radio e cose simili. Non mi sembra una disposizione malvagia perché i costi degli investimenti per le apparecchiature di trasmissione vengono fatti dal nuovo soggetto. Ci sarebbe soltanto un risparmio sui costi d’alcuni servizi. Non mi sembra ci sia niente di tragico, perché per favorire la nascita di nuovi soggetti si è ritenuto di prevedere questo tipo d’agevolazione, così come per facilitare la diffusione del DTT sono stati previsti contributi per i soli decoder DTT (il che ha un reale carattere distorsivo perché tende a favorire palesemente una piattaforma piuttosto che un’altra).
 
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L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha aperto un’istruttoria sul calcolo dei canali televisivi digitali e il rispetto della quota del 20% per soggetto, fissato dalla legge Gasparri. Secondo alcune stime, si legge oggi sul Sole 24 Ore, Mediaset sarebbe al di sopra del tetto, mentre la Rai è al di sotto.

Secondo una prima rilevazione, eseguita a Roma il 4 maggio scorso, risulterebbe che Mediaset dispone di 14 canali su 42 nazionali complessivi, con una quota del 33,3%: escludendo i canali Studio Universal e Steel, non attribuibili al gruppo anche se venduto con la carta Mediaset Premium , la quota scenderebbe al 28%. La Rai è invece sotto il limite del 20%, con 8 canali su 42.

Il mese scorso, l’Autorità ha approvato una delibera che avvia il percorso per il definitivo spegnimento delle reti analogiche e la conversione delle reti digitali esistenti.
“…Il risultato raggiunto avvia un percorso di definitiva sistemazione delle radiofrequenze televisive in Italia”, ha affermato il presidente Corrado Calabrò, commentando l'approvazione della disposizione che fissa i criteri per il passaggio alla Tv digitale.
“…In questi anni è sempre stata auspicata una definizione di regole che garantissero la certezza del diritto e il rispetto dei principi costituzionali e comunitari nell'interesse del pluralismo e della concorrenza”, ha proseguito il presidente dell’Agcom, spiegando che “…il percorso avviato va in questa direzione. I successivi atti che adotteremo serviranno a completare quella che mi auguro sia la cornice giuridica di riferimento per il futuro sistema televisivo italiano con una regolamentazione ben diversa dalla connotazione incerta che essa aveva assunto in passato”.

La delibera stabilisce che le 21 reti nazionali in tecnica DVB-T saranno così suddivise: a) 8 reti saranno destinate alla conversione delle attuali reti analogiche. Gli operatori nazionali esistenti avranno assegnata capacità trasmissiva sufficiente per la trasmissione dei programmi a definizione standard ed ad alta definizione. Sarà comunque garantito almeno un multiplex per operatore; b) 8 reti digitali saranno dedicate alla conversione in tecnica singola frequenza delle attuali reti digitali esistenti che oggi utilizzano il sistema meno efficiente della multifrequenza. Ciascun operatore avrà diritto alla conversione delle reti digitali attualmente operanti; c) all'esito della conversione dell'attuale sistema televisivo nazionale risulterà disponibile un dividendo nazionale di 5 reti, che verrà “messo a gara” con criteri di “massima apertura alla concorrenza”.

In particolare, i cinque lotti, cioè le 5 reti messe a gara, saranno divise in due parti: una, pari a tre lotti, sarà “riservata a nuovi entranti” e dunque saranno esclusi i soggetti come Rai e Mediaset che hanno più di due reti nazionali in tecnica analogica; la seconda, pari a due lotti, sarà aperta “a qualsiasi offerente”, ma ci sarà un limite di cinque multiplex per ciascun operatore.

Più precisamente, sono previste, nell’atto programmatico adottato, una serie di importanti misure asimmetriche destinate ad aumentare il livello di concorrenza del sistema televisivo nazionale: nel caso in cui “uno degli operatori che attualmente gestisce 3 reti nazionali analogiche risulti, in esito alla gara, aggiudicatario di un multiplex sarà obbligato a cedere il 40% della capacità trasmissiva di tale multiplex a terzi fornitori di contenuti indipendenti; qualora l'operatore che attualmente ha due reti nazionali analogiche vinca tutti e due i multiplex del lotto B, sarà obbligato a cedere il 40% della capacità trasmissiva di uno dei due multiplex a terzi fornitori di contenuti indipendenti”. E' previsto inoltre l'“obbligo di offerta di servizi di trasmissione a prezzi orientati ai costi da parte degli operatori esistenti che già dispongono di reti di estesa copertura sul territorio nazionale”.

La gara di assegnazione delle frequenze sarà indetta dal ministero dello Sviluppo Economico sulla base delle regole stabilite dall'Agcom e saranno ammessi tutti i soggetti operanti nello spazio economico europeo (SEE).

(kataweb)
 
darkmoon ha scritto:
e anche se fosse vero che gli fanno :eusa_think: niente come al solito :eusa_whistle:

esatto è in realtà piegata a tappeto..inutile ricordare a chi..sono tutti enti inutili..visto che non servono a nulla almeno chiudiamola e risparmiamo i soldi di questi burocrati

idem l'antirust che ha autorizzato tutti i traferimenti di frequenze di questi anni..in capo a un soggetto che è almeno da 20 anni in posizione dominante :D

è tutta una pagliacciata
 
Effettivamente i numeri sono chiari così come è evidente che questi enti non fanno praticamente nulla se non diramare qualche sporadico comunicato di questo genere. Di certo a livello internazionale non fanno una figura dignitosa, sia le istituzioni che questi enti preposti.
 
Ma, sarà anche vero che questi sono enti inutili. Ma le cose vanno così per l’andazzo (di ca**o) connaturato al nostro Paese. In pratica, in una faccenda come questa si possono cogliere tutti i mali del ns. Paese, ma sono tematiche off-topic ed off-forum.
 
Gpp ha scritto:
Effettivamente i numeri sono chiari così come è evidente che questi enti non fanno praticamente nulla se non diramare qualche sporadico comunicato di questo genere. Di certo a livello internazionale non fanno una figura dignitosa, sia le istituzioni che questi enti preposti.

Non faremo una bella figura ma anche la commissione UE non ha fatto grandi cose con E7.
 
Posizioni dominanti su DTT

Come si fa a stabilire quando un gruppo in DTT è in posizione dominante?
C'è una percentuale trasparente di riferimento?
 
Quando secondo la legge attuale supera il 20% del totale delle emittenti in funzione , ora bisogna vedere se nel computo vanno inserite solo le tv digitali con copertura , o quantomeno con concessione nazionale, o tutte comprese le locali. Nel primo caso Mediaset ha oltrepassato quella soglia nel secondo no !;)
 
stefio ha scritto:
ora bisogna vedere se nel computo vanno inserite solo le tv digitali con copertura , o quantomeno con concessione nazionale, o tutte comprese le locali.
Si considerano solo quelle con concessione nazionale, le locali non contano ;)
 
infatti e il bello è che lo dice la Gasparri........
 
Se ne è già parlato nella prima parte di questo thread.
Comunque, un riepilogo ed un aggiornamento può essere opportuno, tenendo presente che chi parla (negli ultimi post) di tv locali è fuori strada perché qui si parla solo di canali trasmessi su mux nazionali che coprono almeno il 50% della popolazione italiana.
Il riferimento normativo è la c.d. Legge Gasparri (L. 112 del 2004):
http://www.parlamento.it/leggi/04112l.htm.

In termini di limiti al cumulo dei programmi/canali televisivi che uno stesso fornitore di contenuti (in questo caso RTI) può trasmettere (attenzione: indipendentemente dalla proprietà dei mux), l’art. di riferimento è il 15 che al comma 1 così afferma:
uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate (…) non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi (…) irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano
In questa fase transitoria però bisogna tener conto del comma 8 dell’art.25 che dice:
(…) fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell’articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione.
Cito anche quanto di recente riportato in questo thread:
supernino ha scritto:
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha aperto un’istruttoria sul calcolo dei canali televisivi digitali e il rispetto della quota del 20% per soggetto, fissato dalla legge Gasparri. Secondo alcune stime, si legge oggi sul Sole 24 Ore, Mediaset sarebbe al di sopra del tetto, mentre la Rai è al di sotto.
Secondo una prima rilevazione, eseguita a Roma il 4 maggio scorso, risulterebbe che Mediaset dispone di 14 canali su 42 nazionali complessivi, con una quota del 33,3%: escludendo i canali Studio Universal e Steel, non attribuibili al gruppo anche se venduto con la carta Mediaset Premium , la quota scenderebbe al 28%. La Rai è invece sotto il limite del 20%, con 8 canali su 42.

In questa fase transitoria perciò si fa riferimento al ”numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati”, e perciò al numero di canali concretamente trasmessi in DTT.
Ora, alla data corrente, se escludiamo, per ogni mux, nel conteggio i canali test (a schermo nero), i canali tecnici (tipo: ”Premium Attivazione”), i canali radio e i canali che non trasmettono per più di 24 ore settimanali, otteniamo questi dati:
a) mux RAI A contiene 4 canali
b) mux RAI B contiene 5 canali
c) mux MEDIASET1 contiene 6 canali (di cui di RTI:2, cioè: PremiumCalcio24 & Hiro)
d) mux MEDIASET2 contiene 8 canali (di cui di RTI:5, cioè i 3 analogici, Iris & Boing)
e) mux D-FREE contiene 8 canali (di cui 5 di RTI, cioè: Joi, Joi+1, Mya, Mya+1, PremiumCinema)
f) mux MBONE contiene 5 canali con i requisiti suddetti
g) mux TIMB1 ne contiene 6 (senza considerare il doppione de LA7 – di cui 1 di RTI: MediaShopping)
h) mux RETEA ne contiene 4 (anche se in virtù dell’art.25, c.8 sembra che debba essere escluso in quanto non raggiunge almeno il 50% della popolazione)
Ora, così risultano un totale di 4+5+6+8+8+5+6=42 canali (escludendo mux RETEA).


I canali di pertinenza di RTI a me però risultano: 2+5+5+1=13.
(Questo probabilmente perché, rileggendosi quanto riportato da supernino, nel valore 14 si conteggiavano, sbagliando, Steel e StudioUniversal; mentre ancora non si conteggiava PremiumCinema)
Quindi, contando 13 canali, il rapporto fra i canali di pertinenza di RTI e il n° complessivo di canali irradiati è: (13/42)= 30,95%. Comunque, che sia 33% o 30% o 28%, il limite del 20% risulta essere abbondantemente superato.
 
aristocle ha scritto:
Come si fa a stabilire quando un gruppo in DTT è in posizione dominante?
C'è una percentuale trasparente di riferimento?

A parte il discorso di cui al mio precedente post circa il limite di cumulo al n° di programmi/canali trasmissibili, sempre la L.112/2004 considera anche questo aspetto.
Iniziando dall’art.14 (“Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni”), al c.2:
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d’ufficio, individuato il mercato rilevante (…) verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui all’articolo 15 della presente legge, tenendo conto, fra l’altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonchè degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.

All’art. 15, dopo il c.1 di cui abbiamo parlato in precedenza, sostiene:
2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti (…) non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati (…) conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.
3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti (…), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonchè dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall’editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di INTERNET e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

Ecco, quello che tu hai chiesto si riferisce al famoso SIC=Sistema Integrato delle Comunicazioni, che è la migliore trovata della legge gosparri, perché l’abuso di posizione dominante si verifica solo se si conseguono ricavi superiori al 20% dell’importo che si ottiene sommando tutte le voci di cui al succitato c.3, dove si sommano assieme tante voci palesemente variegate in termini di fonti dei ricavi aziendali, cercando di considerare un mercato che sia il più ampio possibile, invece, più correttamente, di considerare più omogenei segmenti di mercato rispetto alle fonti dei ricavi. Perché è abbastanza squilibrato e fuorviante sommare, ad es., gli introiti pubblicitari con i ricavi da vendite e abbonamenti di giornali o i ricavi di natura cinematografica.
Però, chissà riuscendo a fare questi complicatissimi conteggi (e pure questo è un aspetto anomalo perché non è facile fare, con dovizia, tutti questi conteggi), forse scopriremmo che Mediaset è fuori norma anche da questo punto di vista.
 
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