http://www.agcom.it/Default.aspx?message=viewdocument&DocID=2965 ha scritto:
10. Una misura che facilita la realizzazione delle reti trasmissive digitali terrestri da parte degli operatori nuovi entranti e rende effettivo lo sviluppo in tempi ragionevoli di dette reti, può essere data dall’obbligo di offerta di servizi di trasmissione a prezzi orientati ai costi da parte degli operatori esistenti che già dispongono di reti di estesa copertura sul territorio nazionale. Nel rispetto del principio di proporzionalità, l’Autorità ha in animo di integrare, a seguito di apposita consultazione pubblica, l’articolo 21 del regolamento per la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni e integrazioni, prevedendo che gli operatori esistenti che dispongono di coperture di rete estese offrano servizi di trasmissione a condizioni di orientamento al costo, agli operatori di reti digitali terrestri nuovi entranti , per un periodo di cinque anni dalla stipula dei relativi accordi. In ogni caso, gli operatori richiedenti possono adire l’Autorità al fine di ottenere una pronuncia vincolante, secondo le procedure appositamente previste per la risoluzione delle controversie tra operatori di cui alla delibera n. 352/08/CONS, da attuare retroattivamente dalla data di stipula dell’accordo.
Per maggior chiarezza, a tal proposito, si precisa quanto segue: i terzi richiedenti godono di un diritto di accesso, a condizioni economiche orientate ai costi, per un periodo di cinque anni. Il periodo di cinque anni è calcolato dal momento dell'effettivo accesso da parte dei terzi richiedenti. Un eventuale rifiuto dell'accesso potrà essere giustificato solo da ragioni di obiettiva impossibilità, che saranno soggette al controllo dell'Autorità.
I terzi richiedenti l'accesso potranno chiedere in ogni momento una decisione dell'Autorità. Il procedimento si concluderà con una decisione vincolante dell'Autorità , entro un periodo di ragionevole durata. L'accesso non potrà essere interrotto o sospeso durante il procedimento dell'Autorità o durante l'eventuale contenzioso instaurato davanti alle autorità giurisdizionali competenti in relazione alla decisione dell'Autorità.