blino ha scritto:
Codice Civile italiano:
Art. 1334.
Efficacia degli atti unilaterali.
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
Art. 1453.
Risolubilità del contratto per inadempimento.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Secondo me, nel momento in cui il nostro amico ha ricevuto la prima lettera sono cominciati gli effetti dell'obbligazione indicata in essa (blocco dell'aumento per 18 mesi) e quindi, sempre secondo me, con la seconda comunicazione Sky Italia afferma invece di non voler adempiere alla suddetta obbligazione.
Potrei sbagliarmi, ma io ci vedo motivi sufficienti per chiedere a Sky Italia l'obbligo ad adempiere e in caso di rifiuto per richiedere i relativi danni (magari mi sono sbagliato ad indicare quelli esitenziali, non sono un avvocato).
P.S.: Siamo qui per tentare di aiutarci a vicenda, e potrei anche non avere ragione, ma ciò non ti autorizza a sfottere chi pensi stia dicendo cose sbagliate. Ti invito quindi ad aver maggior rispetto delle opinioni diverse dalla tua, grazie.
Ovviamente se sei più esperto di me, sono pronto ad ascoltare la tua opinione e ad emmettere l'errore nel mio ragionamento.
Allora:
1) I "secondo me" sono magicamente apparsi solo in questo tuo ultimo post: nei precedenti parli con espressioni tipo "per legge", "messa in mora", "danno esistenziale", che presupporrebbero una certa competenza in materia giuridica.
Se fossi stato un avvocato avresti letto la mia richiesta di chiarimenti per quella che è, non un'offesa alle tue opinioni (peraltro, per inciso, "norme di legge" ed "opinioni" non sono cose che vanno a braccetto). Il diritto è come la medicina: è meglio non affidarsi troppo al fai da te.
Dunque, se non siamo assolutamente certi di ciò che affermiamo, dovremmo mostrare maggiore umiltà e chiarire le nostre competenze (possibilmente prima che qualcuno chieda conto delle nostre affermazioni), perché solo così possiamo davvero aiutarci a vicenda.
2) Le norme che hai citato non aiutano a sostenere le tue opinioni, anzi tutt'altro: se per gli atti unilaterali, per produrre effetto, è sufficiente che pervengano a conoscenza della persona alla quale sono destinati, l'ultimo atto unilaterale ricevuto prevale sui precedenti (per un'elementare norma del diritto e perché, tra l'altro, così in esso espressamente previsto).
O esiste una ragione per credere che l'ultimo atto unilaterale abbia una forza dispositiva minore dei precedenti?
3) Se il nostro amico vuole tentare di giungere ad un accordo con Sky per via delle comunicazioni contrastanti che ha ricevuto, potrebbe anche trovare un operatore accomodante.
Sconsiglio invece di rivolgersi ad un giudice, a meno che non abbia tempo e denaro da voler rischiare.