gmasi1971 ha scritto:
No, è capitato a me.
Vale la data in cui ricevono la raccomandata e non quando la spedisci....quindi se mandi la disdetta oggi di sicuro gli arriverà ad agosto e l'abbonamento scadrà il 30/09.
Ed in più ti mettono in conto 11,90 euro per l'abbonamento che cade dopo un mese dalla naturale scadenza.
Ma per chi scade il 31/08 non vale il 50% di sconto valido oggi?
"Art. 64 decreto lgs. 206/2005
Esercizio del diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero
negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di
recedere senza alcuna penalita' e senza specificarne il motivo, entro
il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito
dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.
2. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini
previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del
professionista mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La comunicazione puo' essere inviata, entro lo stesso
termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a
condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive;
la
raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata
all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o
dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non e', comunque,
condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso".
Cassazione civile , sez. III, 24 luglio 2007 , n. 16327
""............la lettera raccomandata – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso.
Spetta, pertanto, al destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto (Cass. 16 gennaio 2006, n. 758).
in altri termini, la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione attestata dall’ufficio postale – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 13 35 cod. civ. dello stesso e tale presunzione è superabile dal destinatario attraverso elementi di prova contrari (Cass. 13 aprile 2006, n. 8649; Cass. 25 settembre 2006, n. 20784).""