(...) l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle
frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non
assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo
digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa
capacita' trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in
ambito locale. Le suddette frequenze possono essere assegnate
unicamente secondo le modalità di cui al presente comma. Il
Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso
esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite
graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri:
a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della
rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;
b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in
ambito locale;
c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni
elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e
all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;
d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;
e) tempi previsti per la realizzazione delle reti che utilizzano
le frequenze di cui all'alinea, primo periodo.
Le selezioni di cui al presente comma sono rivolte a soggetti
operanti in ambito locale. Nel caso in cui dalle selezioni non
risulti un numero sufficiente ed idoneo, rispetto ai criteri
definiti, di operatori di rete in relazione alle frequenze da
assegnare, il Ministero dello sviluppo economico esamina le domande
presentate da soggetti non operanti in ambito locale assegnando i
relativi diritti d'uso per le stesse finalità della presente
disposizione.