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DELIBERA N. 8/99
 Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili 
 L’AUTORITÀ
 NELLA sua riunione di Consiglio del 9 marzo 1999;
 VISTA  la legge 31 luglio 1997, n. 249 concernente “Istituzione dell’Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle  telecomunicazioni e radiotelevisivo” ed in particolare l’art. 3, commi  10 e 11;
 VISTA la Direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3  ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri  concernenti l’esercizio delle attività televisive;
 VISTA la  direttiva del Parlamento e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997,  che modifica detta direttiva, ed in particolare l’art. 3
bis,  comma 1, che attribuisce a ciascuno Stato membro la possibilità di  adottare misure compatibili con il diritto comunitario volte ad  assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione  non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare  rilevanza per la società, in modo da privare una parte rilevante del  pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti  eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili;
 VISTO  il documento di lavoro CC TVSF (97) 9/3 del Comitato di Contatto sulla  Televisione Senza Frontiere, relativo all’attuazione dell’art. 3 
bis della direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997;
 CONSIDERATO  che le misure adottate da uno Stato membro non debbano costituire uno  strumento di discriminazione o di chiusura del mercato verso le  emittenti degli altri Stati membri, verso i detentori di diritti o altri  operatori economici, né possano avere un impatto culturalmente negativo  sul mercato, per esempio ostacolando senza necessità la circolazione  dei diritti di trasmissione di eventi culturalmente rilevanti o  riducendo seriamente le fonti di finanziamento di tali eventi a livello  europeo;
 RITENUTO in via preliminare di definire una lista di  eventi di particolare rilevanza per la società, che, per tale ragione,  non possono essere trasmessi da emittenti televisive in esclusiva e solo  in forma codificata;
 VISTA la propria delibera n. 81/98 del 16 dicembre 1998;
 RITENUTO  di dover procedere, ai fini dell’entrata in vigore della menzionata  delibera n. 81/98, ad un aggiornamento della stessa relativamente alle  modalità di inclusione degli eventi di particolare rilevanza secondo  l’evoluzione emersa in materia nei lavori preparatori del Comitato di  contatto sopra richiamato;
 RAVVISATA l’opportunità, per le  suddette finalità, di adottare una delibera che sostituisca  integralmente la precedente del 16 dicembre 1998, n. 81/98;
 UDITA la relazione del Commissario Dr. Antonio Pilati;
 
DELIBERA
 
Articolo 1
 1. La presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la società.
 2.  Per “evento di particolare rilevanza per la società” si intende un  evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti  quattro condizioni:
 a) l’evento e i suoi esiti godono di  risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre  persone oltre a quelle che normalmente seguono in televisione il tipo di  evento in questione;
 b) l’evento gode da parte della popolazione  di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza  culturale ed è un catalizzatore dell’identità culturale italiana;
 c) l’evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;
 d)  l’evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a  pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia;
 
Articolo 2
 1.  L’Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di  particolare importanza per la società che non possono essere trasmessi  da emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana in  esclusiva e solo in forma codificata in modo da permettere ad una parte  consistente (più del 90%) del pubblico italiano della possibilità di  seguirli su un canale televisivo gratuito senza costi supplementari per  l’acquisto di impianti tecnici:
 a) le Olimpiadi estive ed invernali;
 b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;
 c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;
 d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;
 e) la finale e le semifinali della Coppa dei Campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;
 
f) il Giro d’Italia;
 g) il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1;
 h) il Festival della musica italiana di Sanremo.
 
2.  Gli eventi di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1 sono  trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi è facoltà delle  emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.
 
3.  L’Autorità si riserva di emendare, in un tempo congruo, la lista di cui  al comma 1 in particolare mediante l’inclusione dei seguenti eventi:
 a) le finali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;
 b) la finale e le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;
 
c) il campionato mondiale di ciclismo su strada.
 
4.  Per gli eventi di cui al precedente comma 3 è facoltà delle emittenti  televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.
 5.  L’Autorità si riserva di procedere alla revisione della composizione  delle liste di cui al comma 1 e 3 del presente articolo dopo due anni  dalla data di entrata in vigore della presente delibera.
 
Articolo 3
 1.  La presente delibera è notificata alla Commissione europea e pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino  ufficiale dell’Autorità.
 2. La presente delibera entra in vigore  il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Napoli, lì 9 marzo 1999
 IL PRESIDENTE
 Enzo Cheli