Richiesta di pagamento illegittima nei confronti di un abbonato:
Sky Italia condannata dal giudice di pace di Rogliano al pagamento dei danni arrecati all'abbonato ed alla liquidazione delle spese legali. La Signora Clara, già cliente della Società TelePiù, ora
Sky Italia, con abbonamento e smart-card come da
contratto, a seguito di una richiesta avanzata nei suoi confronti dalla suddetta Società, evidentemente considerata pretestuosa ed illegittima, decideva di rivolgersi ad un legale per adire "giudizio". Il
contratto stipulato dalla Signora Clara con
Sky Italia, prevedeva il pagamento bimestrale del servizio per il tramite di bollettini di c/c postale, nonché l'incasso di una cauzione di 188 euro. Durante il primo anno l'attrice pagava regolarmente il servizio resole con bollettini di c/c postale regolarmente recapitati dalla Compagnia TelePiù. Il secondo anno la Società Atena Servizi S.p.a., gestore di D+ digitale, subentrata alla precedente, non le inviava più i bollettini prestampati di c/c postale, per cui l'istante non poteva effettuare il primo pagamento dell'anno. Nonostante i ripetuti inviti telefonici per ottenere i predetti bollettini, gli stessi non gli venivano più inviati, con la pretesa da parte della Società di ottenere il pagamento solo tramite carta di credito, in chiara violazione degli accordi contrattuali. Dopo poco, più di un mese dal mancato pagamento di un bollettino di c/c postale peraltro mai ricevuto, l'attrice si era visto oscurare il segnale, per cui non aveva più potuto usufruire del servizio. Nel mese di marzo 2003 alla Sig.ra Clara, perveniva lettera della
Ge.Ri. Gestione Rischi s.r.l., con la quale, per conto di
Sky, le veniva richiesto il pagamento di importi scaduti pari ad euro 639,44, senza considerare che l'abbonato non aveva usufruito del servizio per circa 10 mesi. A parer dell'istante la richiesta palesava i canoni della illegittimità. La Sig.ra Clara, innanzitutto, riteneva che avrebbe dovuto corrispondere al massimo, soltanto il pagamento di circa due mesi di effettivo servizio. In ogni caso l'utente aveva disdetto il suo abbonamento con raccomandata a.r. evidentemente nei termini congrui. Nonostante ciò la sua pratica era stata trasmessa ad una società di
recupero credito. Il giudice adito, dopo aver recepito la documentazione probatoria, così sentenziava. In accoglimento alla richiesta dell'attrice (causa comportamento scorretto della Società, anche in dispregio delle clausole contrattuali, "illo tempore" stipulate), condannava
Sky Italia s.r.l. al risarcimento danni in favore dell'istante, valutato nella somma complessiva di 300 euro; inoltre condannava la medesima società al pagamento delle spese e competenza del giudizio, liquidate in complessivi euro 460,61.
Quotidiano Calabria
www.ilquotidianocalabria.it 08/05/2006