1. Il termine per stabilire, con le modalita' di cui al comma 5
dell'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il
calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva
digitale terrestre e' prorogato al 30 settembre 2011. Entro il 30
giugno 2012 il Ministero dello sviluppo economico provvede
all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze
radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalita'
disciplinati dai commi da 8 a 12 dell'articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, nonche', per quanto concerne le frequenze
radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area
tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente
abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne
facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: a) entita' del
patrimonio al netto delle perdite; b) numero dei lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) ampiezza
della copertura della popolazione; d) priorita' cronologica di
svolgimento dell'attivita' nell'area, anche con riferimento all'area
di copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio 2011, non
ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il
Ministero dello sviluppo economico non procede all'assegnazione a
operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso
relativi alle frequenze di cui al primo periodo del comma 8
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Nelle aree in
cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto luogo il
passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello
sviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui al citato
primo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di diritto
d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in
posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d'uso
riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalita'
e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei
diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacita'
trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due
programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito
locale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari di diritti d'uso
sulla base delle citate graduatorie.