La consapevole correttezza dell’iter attivato e seguito da Tivuitalia, la tardività, l’illegittimità, l’ambiguità e la contraddittorietà del provvedimento del Ministero, che nega lo status di operatore di rete in ambito nazionale pur consentendo a Tivuitalia di operare in un regime di fatto nazionale e che attribuisce ad una norma regolamentare dell’AGCOM (la delibera 181/09/CONS) l’effetto di una “abrogazione implicita” di una norma legislativa primaria dello Stato (in particolare l’articolo 23 comma 7 della legge 03/05/2004 n. 112, nota come “legge Gasparri”), espressamente richiamata dall’articolo 15 comma 4 del D. Lgs. 31/07/2005 n. 177 – “Testo Unico della Radiotelevisione” – e tuttora pienamente valida ed efficace, impongono a Tivuitalia di far valere i propri diritti ed i propri interessi legittimi nelle sedi più opportune.
Oltre a risultare tardivo, le motivazioni a sostegno del Provvedimento appaiono illegittime e ambigue. Dal documento si dedurrebbe infatti che la legge n.112/2004 nota come “Legge Gasparri “ (una norma legislativa primaria dello Stato) e in particolare il suo articolo 23 comma 7, risulterebbe “implicitamente abrogata” da una norma regolamentare dell’AGCOM (la delibera 181/09/CONS), mentre il citato articolo della Gasparri risulta tuttora pienamente valido ed efficace, anche in quanto espressamente richiamato dall’articolo 15 comma 4 del “Testo Unico della Radiotelevisione” D. Lgs. n.177/2005.