Via libera dall'Agcom alle regole sull'asta delle frequenze, fuori i big

antocchi ha scritto:
E' l'unica metodologia di punteggio di fatto utilizzabile in Italia per l'attribuzione di contratti pubblici con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, sia che riguardino risme di carta per fotocopiatrici che frequenze televisive, in base al regolamento dei contratti pubblici entrato in vigore, guarda un pò, il 15 giugno scorso.
ah ok, grazie, in effetti questo non lo sapevo ;)

e sempre con queste date ad hoc in cui entrano in vigore queste disposizioni... :icon_rolleyes:
 
Tempistiche a parte (tanto ci sarebbe da dire su queste coincidenze!), ma offerta più vantaggiosa per chi e in che termini?

Se progetto due reti assolutamente identiche da tutti i punti di vista, in un caso con 100 progettisti e nell'altro con 1 ... Perchè la prima sarebbe 100 volte più vantaggiosa? E per chi? :icon_rolleyes:
Per me il criterio in questo caso evidenzia soltanto una disottimizzazione e un'efficienza di risorse 100 volte inferiore! :icon_rolleyes:

Diverso sarebbe se il criterio, come in tutte le aste di buon senso (risme di carta, reti dtt, ecc.), fosse: a parità di soluzione, premio di più quella più efficiente (in termini di risorse) e più economica. E questo in modo proporzionale (stesse formule del bando, ma applicate con logica inversa!). ;)

Ma, si sa, nel nostro paese l'efficienza non è mai premiata. Meglio incentivare gli sprechi e i sotterfugi dell'ultim'ora ... :doubt:
 
3750... ha scritto:
...Tempistiche a parte (tanto ci sarebbe da dire su queste coincidenze!), ma offerta più vantaggiosa per chi e in che termini? ...E questo in modo proporzionale (stesse formule del bando, ma applicate con logica inversa!)...

Si appunto: le formule devono essere quelle, ma le varibili sono scelte ad arbitrio e, in questo caso, a testa di c***o.
La dizione economicamente più vantaggiosa, ovviamente, sta solo ad identificare una gara in cui non vince chi spara il prezzo più alto o più basso, ma propone qualcosa di "tecnico".
 
agostino31 ha scritto:

alla faccia di chi si è comprato una tv di nuova generazione... un'altra volta, spendere soldi per un decoder esterno!
ma la possibilità da parte dei produttori di tv, di realizzare ricevitori USB esterni DVB-T2, da collegare alla porta usb della tv, oppure ricevitori esterni DVB-T2 da collegare all'ingresso dell'antenna, che sarebbe pure meglio.. no eh? :doubt:
 
bledi ha scritto:
A breve dovrei comprare un decoder, mi sa che prendo quello di Europa7:D

Mah .. sinceramente con il t2 per ora siamo in alto mare tanto più con questo ricevitore che non mi risulta funzionare con altre codifiche.

Non so neppure che codifica utilizza europa 7.
 
secondo me i due poli televisivi maggiori dovevano essere esclusi dal beauty contest...

bisognava riservare 2/5 delle frequenze agli operatori già presenti (esclusi RAI E MEDIASET) e gli altri 3 ai nuovi entranti e alle locali che che si univano su scala nazionale con contenuti di natura appunto nazionale...

non solo io avrei imposto ai due grandi operatori di utilizzare una delle proprie frequenze in modalità t2 imponendo allo stesso tempo ai costruttori di tv e di decoder di mettere in commercio solo materiale della "nuova generazione" (compatibile con il dvb-t naturalmente)entro 12 mesi...
 
pietro_d ha scritto:
secondo me i due poli televisivi maggiori dovevano essere esclusi dal beauty contest...

bisognava riservare 2/5 delle frequenze agli operatori già presenti (esclusi RAI E MEDIASET) e gli altri 3 ai nuovi entranti e alle locali che che si univano su scala nazionale con contenuti di natura appunto nazionale...

non solo io avrei imposto ai due grandi operatori di utilizzare una delle proprie frequenze in modalità t2 imponendo allo stesso tempo ai costruttori di tv e di decoder di mettere in commercio solo materiale della "nuova generazione" (compatibile con il dvb-t naturalmente)entro 12 mesi...
giusto e di questo passo entro un anno fallirà pure europa7 mancando totalmente un credibile e rapido piano di programmazione per lo sviluppo del dvb2...
 
Ultima modifica:
non ho capito al paragrafo 7.5 del bando lettera n: a quale art. 4 si fa riferimento?
 
EteriX ha scritto:
giusto e di questo passo entro un anno fallirà pure europa7 mancando totalmente un credibile e rapido piano di programmazione per lo sviluppo del dvb2...

e non solo visto che il cambio di tecnologia sarebbe stato in questo modo meno indolore e graduale.... (con un timing finale per il passaggio completo alla nuova tecnologia intorno ai 10 anni).

Infatti con tv in dvb-t2 in vendita piano piano anche gli altri avrebbero virato verso il nuovo sistema. Non solo per molti utenti (quelli che lo SO ancora lo devono fare) ci sarebbero stati meno problemi visto che avrebbero potuto passare direttamente dall'Analogico al DVB-t2... senza ulterio aggravi economici (parliamo fra l'altro della zona meno "ricca" dell'italia...quindi)
 
Verde Rosso ha scritto:
non ho capito al paragrafo 7.5 del bando lettera n: a quale art. 4 si fa riferimento?
Art. 4 del Regolamento allegato alla delibera dell’Autorità del 23 settembre 2010, n. 497/10/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285, del 6 dicembre 2010. ;)
 
3750... ha scritto:
Un altro aspetto che stavo notando ... è che in questo concorso non è assolutamente premiata l'efficienza.

A parità di progetto tecnico presentato, vince il progetto che:
- richiede più persone dedicate alla progettazione
- richiede il maggior numero di siti trasmissivi
- costa di più

Politica occupazionale in periodo di crisi/stagnazione. :eusa_whistle:

Obama vuol mandare una spedizione americana su Marte con relativo impegno finanziario e di risorse...
 
3750... ha scritto:
Art. 4 del Regolamento allegato alla delibera dell’Autorità del 23 settembre 2010, n. 497/10/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285, del 6 dicembre 2010. ;)
Grazie, se lo hai a portata di mano puoi citarmene il testo?
 
Verde Rosso ha scritto:
Grazie, se lo hai a portata di mano puoi citarmene il testo?
Art. 4
(Cessione del 40% della capacità trasmissiva)

1. L’operatore di tipo B che all’esito delle procedure di cui al presente provvedimento si trovi nelle condizioni di esercire 5 multiplex nazionali DVB-T, ivi comprendendo le reti digitali derivanti da conversione dell’analogico e le esistenti reti nazionali DVB-T soggette a razionalizzazione, è obbligato alla cessione del 40% nei termini di cui al presente articolo.

2. Nel caso in cui ciascuno degli operatori integrati che attualmente hanno la disponibilità di 3 reti nazionali in tecnica analogica sia aggiudicatario di un multiplex, il medesimo sarà obbligato alla cessione del 40% di capacità di tale multiplex. Nel caso in cui l’operatore integrato che attualmente ha la disponibilità di 2 reti televisive in tecnica analogica sia aggiudicatario di due multiplex, il medesimo sarà obbligato a cedere il 40% della capacità trasmissiva di uno di tali multiplex, a scelta tra quelli aggiudicati. L’obbligo di cessione del 40% della capacità trasmissiva sussiste anche per i soggetti che, per effetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 11, comma 2, si trovino nella disponibilità di 5 multiplex, limitatamente al quinto multiplex.

3. L’obbligo di cui al comma precedente si applica dal momento della effettiva assegnazione delle frequenze all’operatore obbligato e resta in vigore per un periodo di almeno cinque anni dopo la data dello switch-off nazionale.

4. La cessione del 40% della capacità dovrà avvenire a favore di soggetti fornitori di contenuti che siano indipendenti da tutti i soggetti obbligati ai sensi del comma 1. Un soggetto si considera indipendente dai soggetti obbligati di cui al comma 1 quando il soggetto:
a. non eserciti controllo, diretto o indiretto, su un soggetto obbligato ai sensi del comma 1 ;
b. non sia sottoposto al controllo, direttamente o indirettamente, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 1;
c. non sia sottoposto al controllo, anche in via indiretta,da parte di un soggetto, che a sua volta controlla, anche in via indiretta un soggetto obbligato ai sensi del comma 1.

5. Ai fini del precedente comma 4 il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/05.

6. Ai fini della base di calcolo della capacità trasmissiva si considera l’obbligo di cui al comma 2 come relativo ad una capacità pari ad almeno 9 Mb/s. Tale valore può essere rivisto in relazione all’evoluzione tecnologica.

7. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento gli operatori di tipo B che intendono partecipare alla gara per i diritti d’uso dei lotti in gara nel sottoinsieme B (B1 e B2) trasmettono la loro manifestazione di interesse all’Autorità e comunicano all’Autorità medesima le condizioni contrattuali della cessione della capacità trasmissiva, che non possono essere inferiori al termine temporale indicato al comma 3, e le condizioni economiche di offerta, che devono essere eque, trasparenti, non discriminatorie ed orientate ai costi effettivamente sostenuti nella fornitura dei servizi.
L’Autorità, valutate le condizioni contrattuali ed economiche trasmesse, le approva o ne richiede modifiche adeguatamente motivate. All’esito della definitiva approvazione delle predette condizioni da parte dell’Autorità gli operatori acquisiscono le manifestazione di interesse da parte dei fornitori di contenuti indipendenti che intendono usufruire della capacità trasmissiva di cui al presente articolo, alle condizioni contrattuali ed economiche approvate dall’Autorità. Ciascun operatore, acquisite le manifestazioni di interesse dei fornitori di contenuti indipendenti, sottopone all’Autorità la lista dei predetti fornitori di contenuti, corredata dai rispettivi progetti editoriali.

8. L’Autorità verifica la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui ai commi 4 e 5 in capo ai fornitori di contenuti indicati nella lista di cui al comma 7 e valuta la rispondenza di ciascun progetto editoriale alla normativa vigente in materia radiotelevisiva, avuto riguardo, in particolare, al rispetto delle norme in materia di informazione, quote di produzione audiovisiva europea e tutela dei minori.

9. All’esito della verifica di cui al comma 8, l’Autorità comunica l’ammissibilità o la non ammissibilità dei fornitori di contenuti all’accesso alla capacità trasmissiva di cui al presente articolo.

10. Ai fini della partecipazione alla gara gli operatori di tipo B dovranno includere nella loro proposta editoriale, relativamente al 40 per cento della capacità trasmissiva del multiplex soggetto all’obbligo di cessione, esclusivamente i fornitori di contenuti indipendenti per i quali l’Autorità ha comunicato l’ammissibilità all’accesso alla medesima capacità trasmissiva.

11. Qualora, all’esito della procedura di gara, l’operatore di tipo B non risulti aggiudicatario del diritto di uso della frequenza soggetta all’obbligo della cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva, i fornitori di contenuti di cui al comma 10 potranno stipulare contratti per l’uso della capacità trasmissiva di altri operatori di tipo B . L’Autorità, per favorire l’ingresso delle terze parti, promuove le più opportune forme di consultazione tra i fornitori di contenuti indipendenti e gli operatori di reti
 
Mediaset non si è sprecata...

Class Tv, Coming Soon, e Boing (in cui tra l'altro ne è una partecipata...)

totale canali ospiti: 3 su 8 del mux mediaset 2, che equivale a circa il 37,5%, quindi di poco anche sotto alla percentuale richiesta... :D
 
3750... ha scritto:
... Art. 4
(Cessione del 40% della capacità trasmissiva)

1. L’operatore di tipo B che all’esito delle procedure di cui al presente provvedimento si trovi nelle condizioni di esercire 5 multiplex nazionali DVB-T...
Mi convinco sempre che non ci sia più niente di cui stupirsi, ma la realtà mi smentisce in continuazione. L'art. 4 quotato da 3750, è del settembre 2010 e dimostra in maniera lampante che 10 mesi prima del bando di gara del beauty contest era chiaro a tutti come la gara sarebbe andata a finire. Altrimenti, perché mai sforzarsi di prevedere come regolare l'ipotetico caso in cui "qualcuno" si potesse trovare "..nella condizione di esercire 5 mux ..."?
Che Paese di mxxxa!
 
antocchi ha scritto:
Mi convinco sempre che non ci sia più niente di cui stupirsi, ma la realtà mi smentisce in continuazione. L'art. 4 quotato da 3750, è del settembre 2010 e dimostra in maniera lampante che 10 mesi prima del bando di gara del beauty contest era chiaro a tutti come la gara sarebbe andata a finire. Altrimenti, perché mai sforzarsi di prevedere come regolare l'ipotetico caso in cui "qualcuno" si potesse trovare "..nella condizione di esercire 5 mux ..."?
Che Paese di mxxxa!
Io vorrei anche capire che fine farà il 38 UHF ... :eusa_whistle:

Secondo me, sarà trasformato in DVB-T2 ... e non sarà incluso nel tetto dei 5 ... :icon_rolleyes: ;)
 
3750... ha scritto:
Io vorrei anche capire che fine farà il 38 UHF ... :eusa_whistle:

Secondo me, sarà trasformato in DVB-T2 ... e non sarà incluso nel tetto dei 5 ... :icon_rolleyes: ;)
non penso :)

con la situazione attuale delle locali su frequenze LTE...
 
Grazie, gentilissimo come sempre.
EDIT: mi è venuto un dubbio: anche la Rai sarà tenuta a tale obbligo? Perché leggevo da qualche parte che la Rai sul mux B non cede il 40% della capacità trasmissiva perché tv pubblica (a parte TV2000, alla quale è legata da rapporti di amicizia).
 
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