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se avessi problemi scriverei in una lingua uguale per entrambi che ovviamente non è l'italiano.
Però se il servizio è venduto in Italia non è affatto accettabile che se un cliente ha problemi debba interfacciarsi con l'assistenza clienti in inglese.

Se sbarchi in un mercato estero e ti rivolgi al pubblico di quel mercato devi fornire assistenza ai tuoi clienti nella lingua locale. Non puoi certo pretendere che i clienti debbano imparare l'inglese solo perché tu vuoi risparmiare e ti rifuti di pagare operatori che parlano l'italiano.

Insomma, non esiste che una multinazionale tenga soltanto operatori anglofoni. Non possiamo far passare questo comportamento come qualcosa di normale. Qui sembra invece che ad essere in difetto sia il cliente italiano che pretende di avere risposte efficaci nella sua lingua.

Peranto, se tu azienda non puoi permetterti di localizzare il servizio di assistenza clienti, allora semplicemente evita di operare in quel mercato.
 
Peranto, se tu azienda non puoi permetterti di localizzare il servizio di assistenza clienti, allora semplicemente evita di operare in quel mercato.
Non è questione di non poterselo permettere, è che non ne vale la pena e non è necessario. La veritá è che è un comportamento lecito. E Big Tech ha giá vinto cause simili (giustissimamente) con appoggio della Corte di Giustizia Europea contro AGCOM che voleva aggiungere burocrazia. Non puoi aggiungere obblighi futili per forza, se no autorizzi 27 paesi con 24 lingue diverse a imporre lo stesso obbligo. Allora capisci che le società non vendono più servizi nè in Italia, nè in Unione Europea. Blocchi fatturato, blocchi introiti in tasse, e blocchi il progresso. Pessima decisione.

La Corte di Giustizia UE, con le sentenze del 30 maggio 2024 alle cause C-662/22 e C-667/22, C-663/22, C-664/22 e C-666/22, C-665/22, ha dichiarato che il diritto dell’Unione osta a misure come quelle adottate dall’Italia che assoggetta a determinati obblighi i fornitori di servizi di intermediazione e di motori di ricerca online. Secondo la direttiva sul commercio elettronico, spetta allo Stato membro di origine della società che fornisce servizi della società dell’informazione disciplinare la prestazione di questi ultimi. Gli Stati membri di destinazione, tenuti al rispetto del principio di reciproco riconoscimento, non devono, salvo eccezioni, limitare la libera prestazione di tali servizi. Pertanto, l’Italia non può imporre a fornitori di tali servizi stabiliti in altri Stati membri obblighi supplementari che, pur essendo richiesti per l’esercizio di detti servizi in tale paese, non sono previsti nello Stato membro in cui sono stabiliti.
Fonte: https://studioventurin.it/servizi-d...obblighi-supplementari-a-un-fornitore-estero/

Quindi fatta un’analisi costi benefici, spetta all’azienda decidere se i clienti hanno una mole di problemi cosi elevata e generano talmente tanto fatturato da giustificare un supporto multilingua, oppure no. Ma non c’è una legge che obbliga un’azienda a fornire un supporto eccellente. Se ti piace le dai soldi, se non ti piace non le dai soldi. Fine.
 
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