Per Booking vale la pena leggere questo
...novità interessanti
La decisione dell'Antitrust, seppur non condivisibile nella parte in cui lascia irrisolta la problematica della parity rate, introduce alcuni elementi di novità che gli alberghi possono utilizzare per migliorare le proprie performance commerciali.
A partire dal 1º luglio 2015, chi viaggia in Italia per vacanza o per lavoro potrà beneficiare di una importante opportunità.
In applicazione delle nuove regole gli alberghi italiani potranno offrire su alcuni canali (telefono, mail, sistemi di messaggistica) condizioni migliorative rispetto a quelle pubblicate sui grandi portali.
Nel rinviare all'attenta lettura del provvedimento, richiamiamo l'attenzione sui seguenti aspetti.
parità di disponibilità
Il punto 2.1 della decisione dispone che Booking.com non possa <<imporre obblighi che vincolino le strutture ricettive ad offrire sulla piattaforma Booking un numero di stanze eguali o superiore - a prescindere dalla tipologia - rispetto a quelle offerte su qualsiasi altra OTA, o a quelle riservate alle stesse strutture ricettive>>.
Ciò significa ad esempio che l'albergo può decidere di non porre in vendita su Booking.com (in via permanente o in alcuni periodi) alcune tipologie di camere o di porne in vendita una quantità limitata.
A corollario di tale facoltà, quando Booking.com pubblicherà informazioni sul numero di stanze disponibili, dovrà precisare <<in questo / nel nostro sito>>, per evitare che il cliente venga indotto a non proseguire la ricerca su altri portali o sul sito dell'albergo.
contatti con i clienti precedenti
Il punto 5.1 della decisione dispone che <<Booking.com si astiene dall'imporre obblighi che vietino alle strutture ricettive di prendere contatti con clienti precedenti, a condizione che detti contatti avvengano in conformità alle vigenti normative in materia di privacy e protezione di dati personali>>.
Al riguardo, il punto 9 della decisione precisa che la definizione di clienti precedenti comprende, tra gli altri <<qualsiasi cliente che abbia in passato soggiornato presso la struttura ricettiva almeno in un'occasione, a prescindere dalle modalità utilizzate per effettuare la prima prenotazione>>.
definizione di "online"
Il punto 9 della decisione, in relazione al divieto di commercializzare online al grande pubblico determinate offerte, dispone che <<tale definizione non include le vendite online che non siano dirette al grande pubblico; in particolare, essa esclude le email, gli sms e i sistemi di messaggistica istantanea>>...
http://www.federalberghi.it/primopiano/primo_piano.aspx?IDEL=19