Cassazione Penale Sez. VI del 19 gennaio 2000 n. 4293
In materia di turbata libertà degli incanti,
la turbativa può realizzarsi non solo nel momento preciso in cui la gara si svolge, ma anche nel complesso procedimento che porta alla gara, del quale sono protagonisti gli stessi concorrenti,
o fuori della gara medesima.
Ciò che assume rilievo è solo il fatto che il comportamento posto in essere provochi quella lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della p.a. (Fattispecie in cui alcuni concorrenti avevano concordato il ribasso d'asta da indicare nelle relative offerte).
Edit, attendo, se lo vorrà emettere

il giudizio di Paolo