erconte ha scritto:
Si avevo letto, ma a mio parere è una forzatura interpretativa....
sky chiede 30gg di preavviso (come tutti) e questi partono da quando riceve la richiesta... 30gg sono richiesti come tempo tecnico per mettere in essere la rescissione... se la raccomandata ci mette un mese ad arrivare ?
la palla di vetro ancora non è contemplata e nemmeno il processo alle intenzioni, ergo i 30 gg partono da quando ho conoscenza della volontà di recedere.
a me sembra palesemente chiaro.
(Cit.) "... Più controversa è la questione se, nel caso di inadempimento imputabile da parte di un contraente, l’altro possa avvalersi del recesso ex art. 1373 c.c., oltre che degli altri mezzi di tutela apprestati dal codice e anzitutto della risoluzione di cui agli artt. 1453 ss., anche quando il recesso non sia previsto dal contratto né da una specifica disposizione di legge.
È evidente la differenza tra il recesso ed i mezzi di tutela previsti negli artt. 1453 ss. c.c.: l’azione di risoluzione si fonda anch’essa sull’inadempimento (secondo i più occorre anche la colpa del debitore, mentre secondo alcuni 63 questa rileva al solo fine del risarcimento del danno) ma è diversa dal recesso negli effetti giacché il suo accoglimento ha efficacia costitutiva, ossia risalente al momento di proposizione della domanda giudiziale 64 mentre la sentenza dichiarativa, che, in caso di contestazione giudiziaria, accerti la validità del recesso, ha effetto risalente al momento in cui la dichiarazione del recedente fu resa nota al destinatario (sul recesso come atto ricettizio vedi infra, § 11). A causa di tale diversità la domanda di accertamento del valido recesso non comprende implicitamente la domanda di risoluzione con pronuncia costitutiva 65.
Il recesso opera, infatti e di regola, immediatamente (vedi per un’eccezione l’art. 2385, c. 1°, ultima parte, c.c.) e può essere così assimilato, quanto alla sua efficacia temporale, ai casi di risoluzione di diritto invece che ope iudicis, vale a dire alla risoluzione conseguente alla diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) o per clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) o per inutile scadenza del termine essenziale (art. 1457 c.c.) 66.
Diversa è, ancora, l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), che rende legittimo il rifiuto di eseguire la propria prestazione di fronte all’inadempimento della controparte, ma a differenza del recesso lascia in vita il rapporto, onde l’eccipiente non può poi sottrarsi all’adempimento, se la controprestazione venga eseguita... " (M.B.)