erconte ha scritto:
ehmm...lapsus freudiano?
Normalmente nei concorsi c'è scritto che fa fede la data di invio.....
come scritto vari post fa, per il diritto di recesso dei contratti stipulati non nei locali commerciali vale la data di spedizione,in quanto il tuo "diritto di ripensamento " lo puoi esercitare entro 10gg, il tempo che serve alle poste non può diminuire i 10gg, che guarda caso partono da quando ti arriva il bene, non da quando l'hanno spedito
la rescissione di un contratto in essere è una cosa diversa....
ne ho citate anche io di parere opposto, della cassazione, ma sembra siano di serie B in questo thread
beh se l'aduc prende posizione in questo senso forse un motivo recondito c'è....
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Si e' stato un lapsus freudiano.
Comunque e’ vero che nei concorsi e' previsto espressamente che fa fede la data di spedizione ma cio' non significa che valga solo nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, lo stesso vale anche nei rapporti tra soggetti privati ed esercenti attività d'impresa e lavoro autonomo, tanto e' vero che il decreto lgs 206/2005 si riferisce ai rapporti tra consumatori e il "professionista" ovvero la societa' o lavoratore autonomo con cui entrano in rapporti i clienti.
Il decreto lgs 206/2005 all'art. 64 si riferisce espressamente al diritto di recesso da attuare entro 10 gg lavorativi dalla conclusione del contratto ma e' ovvio che lo stesso valga anche per i contratti in corso ovvero per quelli in cui il termine di 10 gg sia gia' trascorso e si voglia recedere o anticipatamente rispetto alla scadenza naturale (pagando eventualmente dei costi d'uscita) o al caso di recesso a scadenza naturale.
Sarebbe paradossale che se io esercito il diritto di recesso entro 10 gg dalla stipula fa fede la data di spedizione e se l'invio dopo tale termine faccia fede la data di ricezione della raccomandata. Sarebbe una grandissima incongruenza.
Anzi ti diro' di piu' non e nemmeno necessario spedire (o comunque dimostrare di aver spedito) la raccomandata con ricevuta di ritorno. E ritenuta sufficiente la raccomandata semplice. Cio' e' espressamente previsto sia nella parte finale dell'art. 64 del decreto lgs. 206/2005 e sia da pronunce di merito e legittimità.
http://www.lexform.it/aggiornamenti...ione-non-occorre-la-cartolina-di-ricevimento/
Art. 64 DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;206
Esercizio del diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero
negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di
recedere senza alcuna penalita' e senza specificarne il motivo, entro
il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito
dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.
2. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini
previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del
professionista mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La comunicazione puo' essere inviata, entro lo stesso
termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a
condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la
raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata
all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o
dal contratto, ove diversi.
L'avviso di ricevimento non e', comunque,
condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
3. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione
concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica
comunicazione e' sufficiente la restituzione, entro il termine di cui
al comma 1, della merce ricevuta.