Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 16283 del 2014, proposto
da:
Radiotelevisioni Europee Associate (Rea), D1 Television Srl, D2
Channel Srl, Televisione Siracusana Color Srl, Tele Sol Regina
Srl, Tele Basilicata Matera Srl, Beta Spa, Consortile a r.l. Media
Tv Network, Soc Cooperativa Tele Radio Monte Kronio, Video
Tolentino Srl, Agrigento Tv Digimedia Srl, Gruppo Air Srl, Tele
2000 Srl, Mitteleuropa Srl con Socio Unico, Radio Tele Diogene
Srl, Canale 6 Tvm Srl, Tele Radio Studio 5 Regione Puglia Srl, Tv
Ofanto, Essepi Srl, Tlt Molise Srl, rappresentati e difesi dall'avv.
Luigi Parenti, con domicilio eletto presso Luigi Parenti in Roma,
viale delle Milizie, 114;
contro
Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, rappresentata e
difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Altamura,
con domicilio eletto presso la Regione Puglia delegazione romana
della in Roma, via Barberini, n.36;
Regione Sicilia, Regione Abruzzo, Regione Marche, Regione
Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia;
nei confronti di
Radiotelevisione Italiana Spa, Rti Spa Gruppo Mediaset, Telecom
Italia Media Spa;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della delibera dell'AGCom n. 480714 (Modifica del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell'art. 6,
comma 8 della Legge 21 febbraio 2014 n.9) pubblicata il 9 ottobre
u.s. con cui l'Autorità Garante per le Comunicazioni, ha escluso
dalla pianificazione, in determinate aree del territorio, le frequenze
per il servizio televisivo digitale terrestre, pianificate e assegnate
ad operatori di rete televisivi in Italia e oggetto di accertate
situazioni interferenziali nei confronti delle frequenze riconosciute
a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti, ai sensi
dell'art. 6, comma 8, del d.l. 23 dicembre 2013 n. 145, convertito
con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, che stabilisce
che " Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle
frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze
riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi
confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in
Italia ed oggetto di accertate situazioni interferenziali. La
liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere
luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del
predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette
frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore
preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi
degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259."-di ogni altro atto
presupposto, connesso e, comunque. consequenziale, anche
interno e ancora sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle
ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in data 12 novembre 2015;
Considerato che non sembrano poter essere individuate
sopravvenienze tali da determinare un diverso orientamento
rispetto al precedente provvedimento di diniego di misure
cautelare adottate da questo Tribunale con ordinanza collegiale;
Ravvisata, infatti, l’assenza di puntuali allegazioni circa specifiche
situazioni di criticità, suscettibili di incidere sulle libertà di
manifestazione del pensiero e di iniziativa economica
costituzionalmente tutelate, in relazione alla doverosa dismissione
di situazioni interferenziali in attuazione di trattati internazionali e
di norme e leggi nazionali;
Ritenuta, tuttavia, meritevole di tutela la dedotta preoccupazione
circa la irrevocabilità dei contenuti delle domande relative alla
dismissione delle frequenze interferenti, da presentare entro il
termine del 1° dicembre p.v. per l’eventualità di un accoglimento
di merito del ricorso;
Valutata, pertanto, la possibilità alla stregua del necessario
contemperamento degli interessi configgenti, di accogliere
l’istanza di decreto cautelare con escluso riferimento al profilo da
ultimo indicato;
P.Q.M.
Accoglie in parte la domanda cautelare monocratica depositata in
data 12 novembre 2015 e, per l’effetto, sospende l’efficacia
dell’art. 3, comma 4, del decreto direttoriale prot. n. 679 del
30/10/2015 per la parte in cui non ammette “domande di
partecipazione condizionate ad alcun evento o azione”, senza fare
salvi gli esiti dei contenziosi in atto.
Fissa, sin da ora, per la trattazione collegiale della domanda
cautelare, la Camera di Consiglio del 2 dicembre 2015.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è
depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a
darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 13 novembre 2015.
Il Consigliere delegato
Raffaello Sestini