Riassegnazione Frequenze TV Locali Nordest/Adriatico Vs. Slovenia-Croazia

Allora verrà di nuovo spostato il tutto al nuovo anno

Come già detto da Jump, probabilmente ad aprile 2016 (forse), ma tutto cambierà sicuramente

Quindi per quel po di Inglese che conosco, si deve spegnere il 43 in Sicilia per Malta

Esattamente, ma c'è da dire che lo spegnimento vale solo per la Sicilia meridionale, inoltre Malta ha chiesto di accelerarne la procedura, tuttavia in base a un accordo con la Tunisia può utilizzare l'UHF 43, ma con delle limitazioni restrittive, dunque deve decidere se accettare o no queste condizioni.

Malta si sarebbe lamentata anche di un'interferenza sull'UHF 38 proveniente dalla Sicilia occidentale e adesso insieme all'Italia investigherà sull'esatta provenienza. :eusa_think: Questa è una situazione piuttosto strana perché su questa frequenza non c'è nessuno in Sicilia da quando Mediaset 3 trasmette sull'UHF 24.
 
Pubblicata la determina direttoriale che dà il via alle operazioni: domande da presentare entro il primo dicembre. Più tardi pubblico da qualche parte un'ipotesi di cronotassi

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In pratica
Scadenza presentazione domande: 1 dicembre
10 giorni più o meno per stilare le graduatorie e 4-5 per realizzare il masterplan degli spegnimenti/spostamenti
Poi credo almeno un mese per poterli effettuare, ovviamente nel periodo più freddo e nevoso per il nostro Paese.
Arriveremmo a metà gennaio...
 
È perentorio pena nullità della domanda... molto semplicemente bloccano il sito dove compilare la domanda

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Si..intendevo dire che la proroga è sempre dietro l'angolo...anche se ormai ce ne sono state gia tante, se la memoria non m'inganna.
 
Ma su quella fase non possono sgarrare... al limite possono allungare quella dopo, ma il 13 gennaio rischia che il Tar faccia saltare tutto e quindi dovrebbero concludere prima

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Ok...allora ci siamo. Vediamo un po cosa succede. Sono curioso del destino di Telenorba (frequenze) e Teleblu...il resto dei canali qui da me non c'è.
 
Non è stato sospeso molto: solo una frase dell'intera procedura...

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Le domande entro il 1 dicembre vanno comunque presentate, sia x la dismissione che per la manifestazione d'interesse di nuova frequenza. Secondo me, questa sospensiva del Tar crea solo più caos!!!

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Se riesco pubblico la sentenza integrale e vi accorgete che non è cambiato proprio nulla. Solo è sospesa l'efficacia di una frase in cui di fatto si toglieva di mezzo ogni contenzioso. Il processo di rilascio prosegue come prima e con le stesse scadenze. Oltretutto il Mise potrebbe ricorrere al consiglio di stato a sua volta se volesse

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Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 16283 del 2014, proposto
da:
Radiotelevisioni Europee Associate (Rea), D1 Television Srl, D2
Channel Srl, Televisione Siracusana Color Srl, Tele Sol Regina
Srl, Tele Basilicata Matera Srl, Beta Spa, Consortile a r.l. Media
Tv Network, Soc Cooperativa Tele Radio Monte Kronio, Video
Tolentino Srl, Agrigento Tv Digimedia Srl, Gruppo Air Srl, Tele
2000 Srl, Mitteleuropa Srl con Socio Unico, Radio Tele Diogene
Srl, Canale 6 Tvm Srl, Tele Radio Studio 5 Regione Puglia Srl, Tv
Ofanto, Essepi Srl, Tlt Molise Srl, rappresentati e difesi dall'avv.
Luigi Parenti, con domicilio eletto presso Luigi Parenti in Roma,
viale delle Milizie, 114;
contro
Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, rappresentata e
difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Altamura,
con domicilio eletto presso la Regione Puglia delegazione romana
della in Roma, via Barberini, n.36;
Regione Sicilia, Regione Abruzzo, Regione Marche, Regione
Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia;
nei confronti di
Radiotelevisione Italiana Spa, Rti Spa Gruppo Mediaset, Telecom
Italia Media Spa;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della delibera dell'AGCom n. 480714 (Modifica del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell'art. 6,
comma 8 della Legge 21 febbraio 2014 n.9) pubblicata il 9 ottobre
u.s. con cui l'Autorità Garante per le Comunicazioni, ha escluso
dalla pianificazione, in determinate aree del territorio, le frequenze
per il servizio televisivo digitale terrestre, pianificate e assegnate
ad operatori di rete televisivi in Italia e oggetto di accertate
situazioni interferenziali nei confronti delle frequenze riconosciute
a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti, ai sensi
dell'art. 6, comma 8, del d.l. 23 dicembre 2013 n. 145, convertito
con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, che stabilisce
che " Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle
frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze
riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi
confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in
Italia ed oggetto di accertate situazioni interferenziali. La
liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere
luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del
predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette
frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore
preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi
degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259."-di ogni altro atto
presupposto, connesso e, comunque. consequenziale, anche
interno e ancora sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle
ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in data 12 novembre 2015;
Considerato che non sembrano poter essere individuate
sopravvenienze tali da determinare un diverso orientamento
rispetto al precedente provvedimento di diniego di misure
cautelare adottate da questo Tribunale con ordinanza collegiale;
Ravvisata, infatti, l’assenza di puntuali allegazioni circa specifiche
situazioni di criticità, suscettibili di incidere sulle libertà di
manifestazione del pensiero e di iniziativa economica
costituzionalmente tutelate, in relazione alla doverosa dismissione
di situazioni interferenziali in attuazione di trattati internazionali e
di norme e leggi nazionali;
Ritenuta, tuttavia, meritevole di tutela la dedotta preoccupazione
circa la irrevocabilità dei contenuti delle domande relative alla
dismissione delle frequenze interferenti, da presentare entro il
termine del 1° dicembre p.v. per l’eventualità di un accoglimento
di merito del ricorso;
Valutata, pertanto, la possibilità alla stregua del necessario
contemperamento degli interessi configgenti, di accogliere
l’istanza di decreto cautelare con escluso riferimento al profilo da
ultimo indicato;
P.Q.M.
Accoglie in parte la domanda cautelare monocratica depositata in
data 12 novembre 2015 e, per l’effetto, sospende l’efficacia
dell’art. 3, comma 4, del decreto direttoriale prot. n. 679 del
30/10/2015 per la parte in cui non ammette “domande di
partecipazione condizionate ad alcun evento o azione”, senza fare
salvi gli esiti dei contenziosi in atto.
Fissa, sin da ora, per la trattazione collegiale della domanda
cautelare, la Camera di Consiglio del 2 dicembre 2015.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è
depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a
darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 13 novembre 2015.
Il Consigliere delegato
Raffaello Sestini
 
In pratica,il problema riguarda solo la possibilità di ammettere o meno le domande proposte con riserva. Il giudice si dovrà esprimere sulla possibilità di ammetterle, laddove allo stato attuale,quell'articolo di legge non le ammette.
 
Non mi sono espresso in questi mesi sulla procedura rottamazione per scaramanzia ma e' ormai chiaro che ,anche se martedì 1 dicembre dopo oltre un anno termina la 1 fase di tale procedimento con la presentazione delle domande di rottamazione o manifestazioni d'interesse ,non verra' mai portata a compimento.

Se anche nella migliore delle ipotesi le graduatorie saranno redatte prima di natale facendo partire gli spegnimenti a Gennaio ,con i nuovi ricorsi di incostituzionalita' della REa per i quali si esprimera' il Tar entro fine anno , la sentenza sul ricorso della tv locale Toscana intorno al 13 Gennaio e l'eventuale impugnazione della delibera Agcom davanti alla stessa Corte Costituzionale metteranno la pietra tombale su tale procedura.

Non ci sara' bisogno neanche di arrivare a Strasburgo (anche perche' vorrei vedere quante tv daranno il contributo in danaro richiesto dalla Rea per fare cio' a partire da Antenna10 con le sue dichiarazioni spadaccine)dato che con una pronuncia della Consulta a favore della Rea il Governo blocchera' o annullera' tutto.

Ricordo che Diomede della Rea e' esperto del settore pertanto sa come depotenziare legalmente tali provvedimenti

Il Mise anziché bruciare sul tempo tali scadenze si e' ridotto ad attuare il tutto a ridosso delle stesse e le conseguenze sono quelle previste.
Si prosegue con errori che si aggiungono ai quelli gia' compiuti di assegnare diritti d'uso ventennali su frequenze destinate alle Lte o abusive alle tv locali .

NOn che io difenda le tv locali anzi sulle 500 esistenti ne andrebbero chiuse almeno 350 nonostante le scuse dei posti di lavoro e della liberta' d'informazione(quante ce ne sono di sole televendite con 0 personale e quante sponsorizzate dalla politica?)e questo decreto poteva in parte fare pulizia.
Quante Antenna sud , Blustar .Teleblu ,Antenna Sicilia hanno eliminato il personale e continuato a trasmettere?????

Resta da chiarire come verra' giustificato tutto cio' all'Europa.

Attendo un parere di Eliseo e Otg e cmq chiedo se si sa gia' qualcosa su chi ha presentato per la Puglia domanda di rottamazione
 
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