Veramente nella determina il Bo/lim si riferisce a Telepadova. Per Ditv si parla solo di 29-39-45
8 agosto 2016:
Agli operatori di rete COMUNICARE SPA titolare del diritto d’uso definitivo della
frequenza CH 29 UHF, di cui alla Tabella C, per le province di Modena/lim,
Piacenza, Parma/lim, Reggio Emilia, SESTA RETE & RETE 8 SRL, titolare del
diritto d’uso definitivo della medesima frequenza, per la provincia di Bologna,
TELEPROGRAMMI SRL titolare del diritto d’uso definitivo della suddetta
frequenza per le provincia di Ferrara/lim e
DI.TV SRL titolare del diritto d’uso
definitivo della frequenza
CH 29 UHF per le province di Bologna/lim, Forlì-Cesena,
Ravenna e Rimini, a quest’ultimo assegnata in sostituzione della frequenza CH 51
UHF, di cui all’avvio del procedimento di assegnazione del diritto d’uso definitivo in
luogo del CH 6 VHF, verrà sostituita la frequenza
CH 29 UHF con la frequenza CH
32 UHF nell’intera regione a ciascuno per le province di cui al diritto d’uso definitivo
a suo tempo rilasciato, con le limitazioni come da delibera 265/11/CONS di cui alla
tabella D del D.M. 17 aprile 2015. Gli operatori dovranno spegnere tutti gli impianti
sulla frequenza CH 29 UHF e riaccenderli sulla frequenza CH 32 UHF, secondo il
calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato. I diritti
d’uso definitivi a suo tempo rilasciati verranno modificati.
15 settembre 2016:
VISTO che per mero errore materiale, nella determina direttoriale dell’8 agosto 2016 sopra
richiamata per la regione Emilia Romagna, per l’operatore di rete
DI.TV Srl, titolare del diritto d’uso
definitivo della frequenza CH 29 UHF per le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini
è stata
inserita anche la provincia di Bologna/lim, provincia che nel provvedimento del 28 ottobre 2015
prot. DGSCERP n.59365 di rettifica del diritto d’uso definitivo rilasciato alla medesima società non
è, invece, inserita per il CH 29 UHF e che pertanto tale frequenza non potrà essere sostituita con il
CH 32 UHF, così come indicato all’Art. 5, lettera b) della determina direttoriale dell’8 agosto 2016
sopra richiamata;
Agli operatori di rete SESTA RETE & RETE 8 SRL (ex Fondazione Artigiani della Pace),
titolare del diritto d’uso definitivo del CH 39 UHF frequenza di cui alla Tabella C, per le
province di Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna e Rimini, GTV SRL titolare del diritto
d’uso definitivo della medesima frequenza per la provincia di Piacenza, LA 10 SRL, titolare
del diritto d’uso definitivo della suddetta frequenza per la provincia di Parma/lim e DI.TV
SRL titolare del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 39 UHF per le province di
Modena e Reggio Emilia/ lim, a lui assegnata in sostituzione della frequenza CH 51 UHF, di
cui all’avvio del procedimento di assegnazione del diritto d’uso definitivo in luogo del CH 6
VHF, collocati al 5° posto della graduatoria, verrà sostituita la frequenza CH 39 UHF con
la frequenza CH 32 UHF nell’intera regione, sulla base dell’ordine di preferenza indicato
nella domanda di partecipazione al bando a ciascuno per le province di cui al diritto d’uso
definitivo a suo tempo rilasciato e con le limitazioni come da delibera 265/11/CONS di cui
alla tabella D del D.M. 17 aprile 2015. Gli operatori dovranno spegnere tutti gli impianti
sulla frequenza CH 39 UHF e riaccenderli sulla frequenza CH 32 UHF, secondo il
calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato. I diritti d’uso
definitivi a suo tempo rilasciati verranno modificati.
b) Agli operatori di rete COMUNICARE SPA titolare del diritto d’uso definitivo della
frequenza CH 29 UHF, di cui alla Tabella C, per le province di Modena/lim, Piacenza,
Parma/lim, Reggio Emilia, SESTA RETE & RETE 8 SRL, titolare del diritto d’uso
definitivo della medesima frequenza, per la provincia di Bologna, TELEPROGRAMMI SRL
titolare del diritto d’uso definitivo della suddetta frequenza per le provincia di Ferrara/lim e
DI.TV SRL titolare del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 29 UHF per le province
di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, a quest’ultimo assegnata in sostituzione della frequenza
CH 51 UHF, di cui all’avvio del procedimento di assegnazione del diritto d’uso definitivo in
luogo del CH 6 VHF, collocati al 10° posto della graduatoria, verrà sostituita la frequenza
CH 29 UHF con la frequenza CH 41 UHF nell’intera regione a ciascuno per le province di
cui al diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato. Gli operatori dovranno spegnere tutti gli
impianti sulla frequenza CH 29 UHF e riaccenderli sulla frequenza CH 41 UHF, secondo il
calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato. I diritti d’uso
definitivi a suo tempo rilasciati verranno modificati.
23 gennaio 2017
VISTO che nella medesima relazione è emerso che la DI.TV. SRL collocatasi nella precedente
graduatoria all’11° posto è ora posizionata al 21° posto e pertanto in posizione non utile ai fini
dell’attribuzione di una frequenza digitale terrestre e la conseguente ammissione nella stessa
graduatoria dell’intesa SESTA RETE & RETE 8 SRL e TELEPADOVA SPA collocatasi dal 19°
posto al 18° posto, ultima posizione utile ai fini dell’attribuzione di una frequenza digitale terrestre;
Alla DI.TV. SRL non più utilmente collocata nella graduatoria per l’assegnazione delle
frequenze digitali alle emittenti televisive locali, verrà modificato il diritto d’uso delle
frequenze alla stessa attribuite escludendo il CH 29 UHF per le province di FC, RA e RN, il
CH 39 UHF per le province di MO e RE/lim e il CH 45 UHF per la provincia di FE;
Quindi dal valzer resterebbero per DiTv il 6 a BO e il 43 a PR? (Il 32 era nel piu vecchio provvedimento in effetti, poi modificato per errore materiale)