"" 3.9 In caso di recesso dell’Abbonato, qualora il recesso abbia efficacia prima del decorso di 12 (dodici) mesi dall’Attivazione del Servizio, SKY avrà
diritto di chiedere all’Abbonato:
(i) gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per il Servizio fruito fino alla data di efficacia del recesso e
(ii) il rimborso dei Costi dell’Operatore. L’importo dei Costi dell’Operatore varia in relazione al Servizio e/o ai Servizi richiesti dall’Abbonato alla sottoscrizione
e/o durante la vigenza del presente Contratto ed è indicato nella Tabella Costi dell’Operatore allegata alle presenti Condizioni Generali.
I Costi dell’Operatore saranno fatturati da SKY a seguito dell’invio della comunicazione di recesso dell’Abbonato.
3.10 Qualora il recesso dell’Abbonato abbia efficacia decorsi 12 (dodici) mesi dall’Attivazione del Servizio, SKY avrà diritto di richiedere all’Abbonato
il versamento del Corrispettivo per la cessazione del Contratto. In ogni caso il recesso dovrà essere comunicato dall’Abbonato a SKY con le modalità
indicate all’art. 11.1 che segue.
3.11 La fruizione di sconti sugli importi dovuti a titolo di Canone di Abbonamento da parte dell’Abbonato è subordinata al permanere dell’abbonamento per almeno 12 mesi. Diversamente, e quindi qualora l’Abbonato receda dal Contratto nel corso del primo anno di vigenza contrattuale, SKY avrà diritto di chiedere all’Abbonato - fatto salvo quanto previsto agli artt. 3.9. e 3.10 che precedono - una somma pari all’importo dello sconto dallo stesso beneficiato. ""
A parte tutte le altre clausole che tradotte in parole povere significano "tu devi solo pagare, tacere o al massimo, se proprio vuoi, ringraziare..." tutto l'inghippo sta qui sopra, sapere se ti tocca fare un mutuo per liberarti di sky è un pò come fare un terno al lotto...
In pratica diventa un contratto a vita, a meno di svenarsi...
Ribadisco se Bersani andava dove penso io invece di mettersi a tutelare i consumatori, era decisamente meglio...