skyline o sky2012 o ITALIA_87 o ROMA_CAPUT_MUNDI o italytime alias HDitaly

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
HDitaly alias skyline hai letto la discussione?

Ci vogliamo accordare?
 
pagare ulteriori soldi è assurdo inoltre non so nemmeno in che stato è la tv in questo momento... voglio notizie certe
 
concordo che è assurdo ma è ancora più assurdo per chi l'ha ricevuta.
Ti era pertanto stato chiesto un concorso di spesa.
Lo stato del tv te lo ha detto il corriere, a proposito quanto hai ricevuto poi di rimborso ?

hai letto tutte le 12 pagine con attenzione?
 
per lui non è assurdo un bel niente visto che ha riavuto i soldi. è assurdo per me che non ho ottenuto nulla per ora
 
Io ci provo, poi chiedo aiuto anche ad altri perchè evidentemente ho difficoltà a spiegare.

Scapuzetta ha avuto i soldi che ti ha versato, non ha quindi ricavato nessun soldo e nessuna tv in quanto rotta, ti sfugge ciò.
Ora se scapuzetta, ammesso che abbia ancora il tv (leggi la pag. 11 e 12 ti prego), ti dovesse rispedire il tv avrebbe una perdita secca del costo di spedizione. Sembra che i 300 euro scapuzetta se li sia messi insaccoccia.
non è cosi
 
re

il tv è stato smaltito lo scorso anno dopo 1 settimana/10 giorni che skyline si era pronunciato, mi è rimasto unicamente il telecomando e non mi costa niente spedirtelo se lo vuoi; x quanto mi riguarda io ho perso 50 euro xche ho pagato la spedizione x farmi arrivare un tv rotto, non mi sembrava il caso di pagarne altrettanti...., ti ho offerto una partecipazione nella rispedizione e non hai accettato; comunque se tu avessi imballato bene il tv o non avresti omesso nel caso dei cavi dell'altro thread, non avresti avuto questi casini, sei tu che ti ci infili.
se ritrovo gli estremi lo chiamo al corriere x curiosità.
 
Senti non è il primo tv che spedisco gli altri sono arrivati sani e salvi. La colpa è del corriere che non ha tenuto conto della fragilità del prodotto.
 
Figurati scapuzetta, non mi ricordavo neanche che avevi perso 50 euro in questa operazione. Mi spiace.

Vediamo se HDitaly alias skyline ha la bontà e la pazienza di rileggere la discussione perchè secon me se avesse questo buon cuore capirebbe la situazione e potrebbe magari giudicala in maniera più oggettiva rispetto all'anno scorso.

Per me a questo punto è chiusa chiedo solo a skyline alias HDitaly alias sky2012 alias ROMA_CAPUT_MUNDI alias italytime alias ITALIA 87 di mantenere il suo proposito di non postare più nel mercatino.
Se proprio non riesce fisicamente a resistere nelle vendite perlomeno di usare il suo nick iniziale di skyline (la passw la può resettare) e di mantenere sempre la residenza a Cassino in quanto in questo modo è facilmente identificabile e tutti gli acquirenti che ha riportato essere estremamente soddisfatti sanno che hanno a che fare proprio con lui e non con altri.

Tolgo il rilievo dalla discussione.

Alla prossima:D
 
HDitaly ha scritto:
Senti non è il primo tv che spedisco gli altri sono arrivati sani e salvi. La colpa è del corriere che non ha tenuto conto della fragilità del prodotto.

Perfetto, la colpa è del corriere, chiedi e sollecita rimborso.
Scapuzetta se hai gli estremi prova a chiamarlo anche tu.
 
HDitaly ha scritto:
ed io ho perso tv,300 euro e rimborso... che vogliamo fare a chi ci ha perso di +?

I 300 EURO ERANO DI SCAPUZETTA ERANO I SUOI, TU LI HAI SOLO RESTITUITI NON PUOI PERDERE UNA COSA CHE NON E' TUA!!!!!!!!!


al limite puoi dire di aver perso un tv ma non per colpa di scapuzetta che cmq ha perso 50 euro.
 
raga.. qua fate le cose strane :D

Mi sono letto la discussione per curiosità..
allora, a quanto ne so io, dopo che è perfezionato l'acquisto la merce viaggia a rischio dell'acquirente perché quest'ultimo ha acquistato la proprietà dell'oggetto al momento del perfezionamento dell'accordo.. quindi nel momento in cui le parti si sono accordate. ( il tv era ancora a casa del venditore ma già di proprietà dell'acquirente).

Se l'oggetto arriva rotto ed è assicurato rimborsa il corriere se si accetta con riserva.

Se non si accetta con riserva o non è assicurato il rischio è a carico del compratore.

Cioè a quanto ne so e quanto ho letto avete scombussolato le regole della compravendita :D
 
Mi sembra strano visto che il corriere rimborsa che ha spedito e quindi skyline e non chi ha comprato e ricevuto il pacco.
 
ma anche in quel caso la soluzione è semplice.. corriere risarcisce venditore e venditore rimborsa compratore.

Ma qui ho capito che l'oggetto è stato accettato senza riserva.
Quindi il corriere si è liberato.

Praticamente la tv quando è sopra il camioncino del corriere è già di proprietà del compratore, quindi anche nel momento in cui si rompe è di proprietà del compratore che appunto si assume il rischio.

Il venditore può essere tenuto al rimborso e risarcimento del danno solo se si dimostra la sua malafede, cioè che abbia spedito un oggetto già rotto... , cosa difficilissima da provare.
 
geremy ha scritto:
raga.. qua fate le cose strane :D

Mi sono letto la discussione per curiosità..
allora, a quanto ne so io, dopo che è perfezionato l'acquisto la merce viaggia a rischio dell'acquirente perché quest'ultimo ha acquistato la proprietà dell'oggetto al momento del perfezionamento dell'accordo.. quindi nel momento in cui le parti si sono accordate. ( il tv era ancora a casa del venditore ma già di proprietà dell'acquirente).

Se l'oggetto arriva rotto ed è assicurato rimborsa il corriere se si accetta con riserva.

Se non si accetta con riserva o non è assicurato il rischio è a carico del compratore.

Cioè a quanto ne so e quanto ho letto avete scombussolato le regole della compravendita :D
sbagli ;)

il contratto d'acquisto è da ritenersi valido solo al momento in cui l'acquirente ottiene il prodotto nelle condizioni e adatto all'uso delle condizioni contrattuali stipulate

Art.1519-ter c.c.:"Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita". "Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze":
"a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo";
"b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello";
"c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura"; il venditore non sarà però vincolato alle dichiarazioni pubbliche summenzionate se dimostra:
- la non conoscenza della dichiarazione e l'impossibilità di conoscerla con l'ordinaria diligenza;
- l'adeguata correzione della dichiarazione fino al momento della conclusione del contratto, rendendone così adeguatamente edotto il consumatore;
- il difetto della loro influenza rispetto all'acquisto del bene di consumo;
"d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore".
Il difetto di conformità può dipendere anche dall'"imperfetta installazione" del bene se "è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità". "Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione".
- Art. 1519-quater: "Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene".
In presenza di tali difetti il consumatore ha diritto alla "messa a conformità del bene" - senza spese (intese quali: spedizione, mano d'opera e materiali) - che può avvenire, a scelta dello stesso, in uno dei seguenti modi:
a) riparazione del bene;
b) sostituzione del bene;
I rimedi di cui sopra (a) e b)) potranno essere alternativamente eseguiti - a discrezione del venditore - in presenza di oggettiva impossibilità o eccessiva onerosità dell'uno rispetto all'altro.
Detti rimedi dovranno essere posti in essere "entro un congruo termine dalla richiesta e non "arrecare notevoli inconvenienti al consumatore".
Il consumatore potrà, altresì, richiedere:
c) la riduzione del prezzo;
d) la risoluzione del contratto.
Tali rimedi (c) e d)) sono però subordinati alle seguenti condizioni:
- la riparazione e sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- la riparazione o sostituzione non è stata posta in essere dal venditore entro il congruo termine sopra richiamato;
- la riparazione o sostituzione ha provocato notevoli inconvenienti all'acquirente.
In ogni caso, un difetto di conformità di "lieve entità", per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso l'esperimento dei rimedi della riparazione o della sostituzione, non consente la risoluzione del contratto.
Per la determinazione dell'importo della riduzione o della somma da restituire si terrà conto dell'uso del bene.
Avvenuta la "denuncia dei vizi", il venditore sarà quindi obbligato a dar corso al rimedio specificamente richiesto dal consumatore - sia pur nel rispetto dei relativi limiti già citati - mentre in difetto egli dovrà proporlo al consumatore che potrà accettarlo o meno.
La denuncia al venditore del difetto di conformità del bene acquistato deve essere obbligatoriamente esperita dal consumatore, ex art. 1519-sexies c.c., "entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto" (in precedenza era previsto un termine inferiore di giorni 8). "La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato". "Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene" - nel caso di "beni usati" però le parti possono anche convenire una limitazione di tale responsabilità non inferiore ad un anno -. "L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene".
Per quanto concerne, invece, la "garanzia", l'art. 1519-septies c.c. ha previsto che chi la offre deve indicare:
"a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti";
"b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonchè il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre".
"A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione".
 
non si applica al nostro caso questa norma :D perché è dettata per i contratti del consumatore (codice del consumo), dove le parti sono una un professionista e l'altra un consumatore.

Questa è una vendita tra privati quindi si applicano le norme tradizionali.. in particolare: quest' articolo n°1510.In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza (1182), ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa.
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti); le spese del trasporto sono a carico del compratore (1475).
 
qui però si parla solo delle spese di spedizione, che devono essere a carico del compratore, ma l'oggetto della vendita, è del venditore fino a quando a quando l'acquirente non ne verifica l'idoneità delle condizioni contrattuali. solo in quel momento, il compratore diventa proprietario dell'oggetto in questione soddisfacente le condizioni contrattuali, che nel caso l'oggetto non le rispetti, c'è la possibilità di recedere, di chiedere rimborso, ecc. nelle modalità secondo me correttamente gestite da Conrad.
 
Ultima modifica:
In italia c'è il cosiddetto "consenso traslativo".
Cioè appena le parti si accordano, appena manifestano il consenso avviene il trasferimento di proprietà.

Poi, successivamente quando già la proprietà si è trasferita, il venditore ha l'obbligo di consegna e il compratore ha l'obbligo di pagare.

Come c'è scritto nell'articolo l'obbligo di consegna è assolto dal venditore consegnando la merce al vettore/corriere..



Cioè o si dimostra che il venditore ha dato una cosa già rotta al corriere o nulla gli si può richiedere.

Nel caso specifico.. il venditore non può pagare l'errore del compratore di aver accettato senza riserva.

Se avesse accettato con riserva non ci avrebbe rimesso nessuno.
Se non era assicurato il compratore ha fatto una scelta sconveniente.
 
è impossibile una cosa del genere. il compratore è tutelato dalla "garanzia di conformità", fino all'ottenimento della merce, e da quel momento ha 8 giorni per segnalare al venditore il non rispetto di questa condizione, che invalida automaticamente il contratto d'acquisto e ne tutela l'acquirente
 
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