Bomba ! (forse...) Libero recesso SKY ? Decreto Bersani liberalizzazioni

Stato
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Ciao a tutti.
Vorrei solo ricordarvi, che i decreti legge, non sono altro che dei provvedimenti di urgenza a durata limitata di 60/90 giorni e che comunque devono essere votati in parlamento entro questo termine, altrimenti decade.
Anche l'AGCOM dovrà dire la sua, perciò non è ancora qualcosa di certo.
Sicuramente le aziende di vari servizi non staranno a guardare e subire passivamente. Immaginate se domani telecom, sky, fastweb, tiscali ecc per assurdo si trovano senza nemmeno un cliente, conseguenza? Cassa integrazione e licenziamento di tutti i dipendenti, call center per primi.
Quindi cosa porta questa liberalizzazione? Disoccupazione e precariato!
E meno male che il ministro Damiano :5eek: e con lui tutto il governo, si erano vantati di aver obbligato ATESIA (call center con 3500 dipendenti) ad assumere tutti gli operatori precari a tempo indetterminato, praticamente tutti!
Questo è veramente uno skifo!
Non vado oltre con i pareri politici perchè c'è ne sarebbe da scrivere su questo governo di note nere!
Ciao
 
Anch'io inizialmente mi sono preoccupato per il mio lavoro(call center)..ma pensandoci su...il fatto che una persona può disdire l'abbonamento quando gli pare, potrebbe essere un incentivo a stipulare un nuovo abbonamento per quelle persone che non vogliono legami contrattuali e che fino ad ora non si sono abbonate per questo...

forse aumenterà il "movimento",cioè più nuovi abbonati ma anche più disdette,quindi penso che alla fine il tutto si equivalga o giù di li...

ciao ;)
 
Anche perchè, se io mi trovo bene con un operatore internet, oppure ho un abbonamento tv a cui tengo molto e mi ci trovo bene, perchè dovrei disdire, cmq è ingiusto pagare un servizio che va male e aspettare un anno per disdire.
 
Sat80030 ha scritto:
Anche perchè, se io mi trovo bene con un operatore internet, oppure ho un abbonamento tv a cui tengo molto e mi ci trovo bene, perchè dovrei disdire, cmq è ingiusto pagare un servizio che va male e aspettare un anno per disdire.

anche il fatto che vada male è soggettivo secondo me...
esistono clienti che nell'arco della loro vita contrattuale non hanno mai fatto una chiamata se non quella per attivare il servizio...e altri che chiamano 200 volte al giorno.
 
Haden80 ha scritto:
Anch'io inizialmente mi sono preoccupato per il mio lavoro(call center)..ma pensandoci su...il fatto che una persona può disdire l'abbonamento quando gli pare, potrebbe essere un incentivo a stipulare un nuovo abbonamento per quelle persone che non vogliono legami contrattuali e che fino ad ora non si sono abbonate per questo...

forse aumenterà il "movimento",cioè più nuovi abbonati ma anche più disdette,quindi penso che alla fine il tutto si equivalga o giù di li...

ciao ;)


esatto...! infatti io ho mondo sky che scade a fine settembre...ora cosa succede,che non sò sè rinnoverò visto che poi dovrò tenerlo per 1 anno ancora...senza sapere sè entro l'anno sarò ancora interessato a sky perchè poi magari voglio vedere le tv che usciranno su sistemi ADSL ecc...! morale forse sky perde un cliente,mentre sè la legge cambia continuerò a tenermi mondo sky fino a quando sarà di mio gradimento...cosa che sicuramente andrà avanti oltre settembre...! quindi dare la libertà di disdire permette a tutti di richiedere un serviz.anche quando le possib. economiche non sono tante o sicure....perchè sè io mi abbono a sky devo essere certo di poter pagare un certa somma mensile per 1 intero anno...e quindi ci penso 10 volte ma sè non ho piu questo vincolo...bhè metto sky e vedo sino a quando posso pagare!
 
calma anche se passasse il decreto x chi ci tiene ad essere abbonato ad un servizio ci vuol poco ad trovare contromisure
ad esempio come le assicurazione al motorino che molti fanno solo x i 3 mesi estivi costano quasi come quelle annuali :5eek:
es. sky potrebbe fare x abbonamenti annuali un prezzo x gli altri un prezzo maggiorato
insomma qualcosa che premi l'abbonato fedele :D
discorso che non vale x chi vuole disdire il + presto possibile un servizio che non vuole +
 
Il testo del decreto legge (ancora non pubblicato) è disponibile su
http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=55259&idCat=307

Le norme, per espressa previsione, si applicheranno anche ai contratti in corso per i quali (art. 1, comma 3) è prevista la nullità delle clausole in contrasto con le nuove disposizioni, salva la facoltà per i gestori dei servizi di adeguarle entro 30 giorni dalla entrata in vigore del d.l..

Decreto-legge
«Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese ».

Capo I
Misure immediate per la tutela dei consumatori

ARTICOLO 1
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet.
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati,da parte degli operatori della telefonia l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto, nonché la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile. Gli operatori adeguano la propria offerta commerciale alle presenti disposizioni entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
2. L'offerta delle tariffe dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni. Le clausole difformi sono nulle fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente articolo i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione entro i successivi 30 giorni.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità attuative, ove necessarie all'attuazione del presente articolo, e le sanzioni per la violazione delle medesime disposizioni.
 
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Biramarro ha scritto:
calma anche se passasse il decreto x chi ci tiene ad essere abbonato ad un servizio ci vuol poco ad trovare contromisure
ad esempio come le assicurazione al motorino che molti fanno solo x i 3 mesi estivi costano quasi come quelle annuali :5eek:
es. sky potrebbe fare x abbonamenti annuali un prezzo x gli altri un prezzo maggiorato
insomma qualcosa che premi l'abbonato fedele :D
discorso che non vale x chi vuole disdire il + presto possibile un servizio che non vuole +

se sky farà così sarà la prima volta che premierà i "vecchi abbonati" o meglio i "lunghi" abonati...

e purtroppo me lo sento di già che sarà così...verranno fuori milioni di ticket mensili, tnato che sarà + semplice e economico abbonarsi x un anno

un po' come se adesso gli abbonamenti semestrali costassero qualche € in + di quelli normali( e se nn ci fosse il rinnovo automatico questo esisterebbe già...vi porto alla memoria le recenti prova calcio e provasport che nn erano affatto vantaggiosissime se nn x il fatto che nn si rinnovavano automaticamente)
 
o forse e la volta buona che anche sky come mediaset si butta anche sulle carte prepagate....! sopratutto da usare su primafila senza dover essere abbonato!
 
Rispondo a chi ha detto "....perchè sè io mi abbono a sky devo essere certo di poter pagare un certa somma mensile per 1 intero anno...e quindi ci penso 10 volte ma sè non ho piu questo vincolo...", io non sono d'accordo, guarda che non si è mai certi di niente nella vita, metti che all'improvviso capita che da un giorno all'altro si perde il lavoro, uno come fa a pagare un servizio che ha la scadenza di un anno, per me, come ho già detto, la legge è giustissima.
 
Ultima modifica:
leggete 4.3........

4.3 L'Abbonato avrà diritto di recedere dal Contratto con effetto immediato, in caso di aumento
del Canone di Abbonamento annuale o semestrale, del canone di abbonamento al Servizio
Multivision, del canone di abbonamento al Servizio mySKY e del canone di abbonamento al
Servizio HD superiore al 10%, inviando a Sky, entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di aumento, una raccomandata con ricevuta di ritorno. Si applicherà quanto
previsto all’art. 7.9.
 
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Tuttavia questa carta servizi non recepisce le indicazioni del decreto. Sarà superata molti in fretta, credo.
 
paionike ha scritto:
4.3 L'Abbonato avrà diritto di recedere dal Contratto con effetto immediato, in caso di aumento
del Canone di Abbonamento annuale o semestrale, del canone di abbonamento al Servizio
Multivision, del canone di abbonamento al Servizio mySKY e del canone di abbonamento al
Servizio HD superiore al 10%, inviando a Sky, entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di aumento, una raccomandata con ricevuta di ritorno. Si applicherà quanto
previsto all’art. 7.9.

Si' ma e' la stessa di prima, il 10% non e' stata superata...e...in questo caso????che si fa?
 
bhè nn sn un asso in grammatica ma io capisco ke il 10% è sl x mysky e skyhd oppure scrivevano...
4.3 L'Abbonato avrà diritto di recedere dal Contratto con effetto immediato, in caso di aumento del 10%
del Canone di Abbonamento annuale o semestrale, del canone di abbonamento al Servizio
Multivision, del canone di abbonamento al Servizio mySKY e del canone di abbonamento al
Servizio HD , inviando a Sky, entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di aumento, una raccomandata con ricevuta di ritorno. Si applicherà quanto
previsto all’art. 7.9.
 
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