geremy ha scritto:
hditaly hai gestito male la vicenda.. forse consigliato male.
Ho letto le risposte degli avvocati di kataweb..
allora per la domanda del televisore:
ecco la risposta dell'avvocato:
Nel quesito non è specificato se il venditore dell’apparecchio televisivo sia persona fisica che nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale utilizzi dei contratti finalizzati alla vendita dei beni di consumo. In tal caso si applicano le normative previste dal codice del consumo. In generale le norme del codice civile stabiliscono che il compratore debba essere garantito sia dall’evizione (la garanzia che la cosa venduta non appartiene ad altri che la possano rivendicare, ndr), che si verifica quando l’acquirente sia privato in tutto o in parte del bene acquistato, sia dai vizi della cosa che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il suo valore economico. A differenza di quanto previsto nel codice del consumo l’azione a tutela dell’acquirente, volta ad ottenere o la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo pagato, ha dei rigorosi termini per la sua attivazione: infatti la denunzia dei vizi deve essere effettuata entro otto giorni dalla scoperta, mentre l’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
In questo caso non sono presenti vizi perché la tv è funzionante (fino a prova contraria).. si rotta durante il trasporto.. il che vale come se si fosse rotta cadendo dal porta tv a casa dell'acquirente.
Insomma si è rotta mentre era già nella proprietà del compratore per una causa che non può essere considerato un vizio.
Se io butto nel water un cell e poi nn funziona non posso chiedere la risoluzione del contratto per vizi di funzionamento della cosa..
Se affido ad un corriere il trasporto di un televisore da casa mia in città e casa mia in campagna e si rompe non posso andare dal privato che me l'ha venduto e chiedere la risoluzione per vizi.
In questo caso se si è rotto durante il trasporto non posso chiedere la risoluzione del contratto per vizi.. è uguale.
Il problema sta nel capire che il venditore dando la merce al vettore si è liberato dall'obbligazione di consegna.
La disciplina della garanzia dei vizi può operare se per esempio il compratore fosse andato a casa del venditore a prendere l'oggetto, accortosi del difetto avrebbe potuto chiedere la risoluzione o riduzione del prezzo..
Scusate se quoto l'intero post, ma geremy da una interpretazione completamente errata di quanto, a detta di geremy, viene scritto da un legale. O meglio, geremy, fai dei presupposti errati che stravolgono quanto da te sottolineato.
Premetto che non sono un avvocato, ma di logistica qualcosina (e magari anche di più) mi intendo.
Senza addentrarmi negli articoli del codice civile che sanciscono la vendita ed il contratto, skyline e scapuzzetta hanno dato vita ad un vero e proprio CONTRATTO, in quanto ci sono tutti gli elementi: trasferimento di proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo.
Attenzione geremy, perchè tale contratto prevede il pagamento di € 350 per avere un televisore consegnato a casa dell'acquirente. Il fatto che € 50 siano spese di trasporto, è ASSOLUTAMENTE superfluo.
La spedizione, infatti, è avvenuta a mezzo "vettore" ed in "porto franco": quindi le spese sono state pagate dal venditore che ha contattato direttamente il vettore di sua fiducia.
Il "trasferimento di proprietà" che tu citi nei tuoi post, non determina un bel niente. Il contratto si conclude nel momento in cui: "chi ha fatto la proposta (venditore, ndr...) ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (compratore, ndr...)”.
L'accettazione come puoi anche leggere nel primo post di questa discussione, NON C'E' MAI STATA.
La merce è arrivata a destinazione mezzo vettore e, nei termini di legge, fissati in 8 giorni (lo dice anche il tuo avvocato), il compratore ha avvisato il venditore che la merce presentava dei "vizi": rottura dello schermo che non lo rendevano ideoneo all'uso per il quale era stato acquistato. Non ha importanza se il televisore è partito rotto o l'ha rotto il corriere: l'importante è che il compratore abbia manifestato nei termini di legge un vizio che non gli era stato comunicato in fase d'acquisto.
Il contratto si è concluso con l'accettazione del compratore alla restituzione di parte dei soldi pagati al venditore ed esattamente € 300 contro le € 350 sborsate.
Il venditore ha dichiarato di non volere la restituzione del televisore rotto
(vedi post 106 di questa discussione)
Il venditore si può rifare sul vettore, con il quale ha stipulato direttamente un contratto per la consegna della merce.