Disdetta Decorre Dalla Spedizione O Dalla Ricezione?

Alla fine ho chiesto ad un avvocato......

per tigna (come si dice a Roma) e non per necessità avendo disdettato in tempo utile, ho chiesto in via informale ad un avvocato un parere sulla questione:
Mi ha confermato la validità della ricezione spiegandola così:

il discorso della data di spedizione vale solo per il "ripensamento" (10gg dalla stipula di un contratto o acquisto di un bene al di fuori dei locali commerciali) mentre è da ritenersi come prova certa di spedizione nel caso il ricevente affermi di non avere mai ricevuto la disdetta, motivo per il quale si richiede sempre la raccomandata A/R. anche se non obbligatoria ai fini stessi del recesso.
Discorso diverso quando in contratto è specificata la validità della data di spedizione.

Gli ho anche chiesto se per caso lavorasse anche per sky o l'aduc, ma lo ha negato nella maniera più categorica.
Con simpatia
 
erconte ha scritto:
per tigna (come si dice a Roma) e non per necessità avendo disdettato in tempo utile, ho chiesto in via informale ad un avvocato un parere sulla questione:
Mi ha confermato la validità della ricezione spiegandola così:

il discorso della data di spedizione vale solo per il "ripensamento" (10gg dalla stipula di un contratto o acquisto di un bene al di fuori dei locali commerciali) mentre è da ritenersi come prova certa di spedizione nel caso il ricevente affermi di non avere mai ricevuto la disdetta, motivo per il quale si richiede sempre la raccomandata A/R. anche se non obbligatoria ai fini stessi del recesso.
Discorso diverso quando in contratto è specificata la validità della data di spedizione.

Gli ho anche chiesto se per caso lavorasse anche per sky o l'aduc, ma lo ha negato nella maniera più categorica.
Con simpatia
Non mi trovo per nulla d'accordo. Fa sempre fede la data di spedizione e mai quella di ricezione.
Sarebbe bello allora, basterebbe che le società indicano che valga la data di ricezione fregandosene della legge.
Non e' cosi: se nei rapporti con le P.A fa fede la data di spedizione e lo e' nel caso del diritto di recesso entro i 10 gg (che vale nei rapporti con soggetti privati quali imprese e lavoratori autonomi) lo e' anche in caso di disdetta in corso di contratto.

D'altra parte se come citato nella sentenza di cui sopra non e' ritenuta nemmeno necessario l'avviso di ricevimento (ipotesi maggiormente a favore del cliente) ma si ritiene sufficiente la raccomandata semplice, se il cliente invece invia la raccomandata con avviso di ricevimento e' ovvio che faccia fede la data di spedizione perche altrimenti si arriverebbe all'assurdo che converrebbe non inviare la raccomandata A/R visto che, inviandola con l'avviso di ricevimento, se valesse la data di ricezione sarebbe un'ipotesi ampiamente sfavorevole per il cliente.
Quindi non si puo passare da una situazione nettamente favorevole ad una nettemente svantaggiosa.

P:s.Gli avvocati vanno sempre a favore dei loro compagni di merenda: imprese e lavoratori autonomi come loro.
 
Ultima modifica:
@alfry
concordo solo che :
l'avviso di ricevimento serve a te cliente come prova della ricezione ( della seie ok è arrivata tutto a posto)
il discorso che mi lascia perplesso è che (almeno così ho inteso io) la prova della spedizione viene presa in considerazione quando il destinatario nega di aver ricevuto la disdetta o quant'altro; quindi in presenza della "prova di spedizione" sarà poi il destinatario a dover dimostrare che non l'ha ricevuta... non mi sembra che ci sia nesso con la data.... sbaglio?
 
erconte ha scritto:
@alfry
concordo solo che :
l'avviso di ricevimento serve a te cliente come prova della ricezione ( della seie ok è arrivata tutto a posto)
il discorso che mi lascia perplesso è che (almeno così ho inteso io) la prova della spedizione viene presa in considerazione quando il destinatario nega di aver ricevuto la disdetta o quant'altro; quindi in presenza della "prova di spedizione" sarà poi il destinatario a dover dimostrare che non l'ha ricevuta... non mi sembra che ci sia nesso con la data.... sbaglio?
Infatti ti do ragione, nel senso che mi sembra un po strana la cosa che ti e' stata riferita dall'avvocato.

E' vero che l'avviso di ricevimento serve per salvaguardare me cliente che all'altra parte contaente sia pervenuta la raccomandata relativa alla disdetta di un contratto ma a detta delle sentente della corte d'appello e cassazione di cui sopra se io cliente invio una raccomandata semplice di disdetta e non A/R ma comunque sono a conoscenza che e' arrivata all'altra parte contraente e lo posso dimostrare oppure l'altra parte ammette/riconosce che gli e' arrivata la raccomandata seppur semplice relativa alla disdetta, quest'ultimo (società o libero professionista) non potra' invocare come "scusa" della mancata accettazione della disdetta il fatto che il cliente abbia omesso di inviare insieme alla raccomandata anche l'avviso di ricevimento, e, tutto cio' perche' cmq ha ammesso e/o dimostrabile che a lui e' arrivata la disdetta.
La società o libero professionista viene salvaguardato soltanto nell'ipotesi in cui riece a provare di non essere venuto a conoscenza della disdetta inviata dal cliente senza che pero' questa sua mancata conoscenza sia dipesa da sua colpa.

C'e' da dire pero' che gli orientamenti giurisprudenziali (soprattutto quelli di legittimita ovvero della Corte di Cassazione) mutano piu in fretta dei capricci di un bambino che prima vuole una cosa e dopo pochi secondi ne vuole un'altra!!!
Cio' significa che potrebbero anche aver cambiato opinone ed essere intervenute in seguto altre sentenze diverse da quella da me citata che risale al 2007.
 
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alfry ha scritto:
Infatti ti do ragione, nel senso che mi sembra un po strana la cosa che ti e' stata riferita dall'avvocato.

E' vero che l'avviso di ricevimento serve per salvaguardare me cliente che all'altra parte contaente sia pervenuta la raccomandata relativa alla disdetta di un contratto ma a detta delle sentente della corte d'appello e cassazione di cui sopra se io cliente invio una raccomandata semplice di disdetta e non A/R ma comunque sono a conoscenza che e' arrivata all'altra parte contraente e lo posso dimostrare oppure l'altra parte ammette/riconosce che gli e' arrivata la raccomandata seppur semplice relativa alla disdetta, quest'ultimo (società o libero professionista) non potra' invocare come "scusa" della mancata accettazione della disdetta il fatto che il cliente abbia omesso di inviare insieme alla raccomandata anche l'avviso di ricevimento, e, tutto cio' perche' cmq ha ammesso e/o dimostrabile che a lui e' arrivata la disdetta.
La società o libero professionista viene salvaguardato soltanto nell'ipotesi in cui riece a provare di non essere venuto a conoscenza della disdetta inviata dal cliente senza che pero' questa sua mancata conoscenza sia dipesa da sua colpa.

Sono pienamente d'accordo. Infatti secondo me sky farebbe meglio a modificare nel contratto l'art. 11.1

11.1: Il presente Contratto avrà durata di un anno decorrente dalla data di attivazione del Servizio e si intenderà tacitamente rinnovato
di anno in anno salva la facoltà per l’Abbonato di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta)
giorni mediante comunicazione da inviarsi a Sky a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.


Infatti, a mio avviso l'imposizione della ricevuta di ritorno, che per sky diventa una condizione necessaria affinchè venga accettata la disdetta, è contraria alla legge. Volendo infatti il contraente potrebbe anticipare una semplice raccomandata senza ricevuta di ritorno, con una richiesta via fax,mail, telegramma e quindi dimostrare che l'altra parte sia venuta a conoscenza della volontà di rescindere il contratto. Oppure come dici basterebbe che l'altra parte ammetta di averla ricevuta ad esempio inviantoti un messaggio o una mail dicendoti che non è conforme, che si fregherenbbe con le sue stesse mani.
Quindi secondo me dovrebbe modificare la clausola, scrivendo solamente raccomandata, poi è chiaro che al cliente converrebbe farla con ricevuta di ritorno per una eventuale immediata dimostrazione. Ma non esiste che sky non prenda in carico le raccomandate se non sono state fatte con la ricevuta di ritorno. Questo mi sembra un abuso, che va ad aggiungersi ai tanti altri, vedi data di spedizione e la disdetta entro 30 giorni.

alfry ha scritto:
C'e' da dire pero' che gli orientamenti giurisprudenziali (soprattutto quelli di legittimita ovvero della Corte di Cassazione) mutano piu in fretta dei capricci di un bambino che prima vuole una cosa e dopo pochi secondi ne vuole un'altra!!!
Cio' significa che potrebbero anche aver cambiato opinone ed essere intervenute in seguto altre sentenze diverse da quella da me citata che risale al 2007.

Da quello che so io, una sentenza della cassazione fa, come si dice, "giurisprudenza" diventando di fatto come una "sorta di legge" e quindi non penso che c'è ne possano essere delle altre sulla stessa questione che la smentiscano. Cioè la cassazione non può autosmentirsi con due sentenze sulla stessa questione, contrarie fra di loro.
 
edinson ha scritto:
Da quello che so io, una sentenza della cassazione fa, come si dice, "giurisprudenza" diventando di fatto come una "sorta di legge" e quindi non penso che c'è ne possano essere delle altre sulla stessa questione che la smentiscano. Cioè la cassazione non può autosmentirsi con due sentenze sulla stessa questione, contrarie fra di loro.

Assolutamente no, la Cassazione è giudice di diritto, che controlla se l'applicazione della legge al caso in esame sia conforme appunto alla legge, per cui non fa legge, ma produce indirizzi interpretativi delle leggi, comunque non vincolanti per il giudice
Succede spesso invece che si possano avere sentenze contrastanti anche della stessa cassazione su uno stesso argomento
 
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edinson ha scritto:
Sono pienamente d'accordo. Infatti secondo me sky farebbe meglio a modificare nel contratto l'art. 11.1

11.1: Il presente Contratto avrà durata di un anno decorrente dalla data di attivazione del Servizio e si intenderà tacitamente rinnovato
di anno in anno salva la facoltà per l’Abbonato di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta)
giorni mediante comunicazione da inviarsi a Sky a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.


Infatti, a mio avviso l'imposizione della ricevuta di ritorno, che per sky diventa una condizione necessaria affinchè venga accettata la disdetta, è contraria alla legge. Volendo infatti il contraente potrebbe anticipare una semplice raccomandata senza ricevuta di ritorno, con una richiesta via fax,mail, telegramma e quindi dimostrare che l'altra parte sia venuta a conoscenza della volontà di rescindere il contratto. Oppure come dici basterebbe che l'altra parte ammetta di averla ricevuta ad esempio inviantoti un messaggio o una mail dicendoti che non è conforme, che si fregherenbbe con le sue stesse mani.
Quindi secondo me dovrebbe modificare la clausola, scrivendo solamente raccomandata, poi è chiaro che al cliente converrebbe farla con ricevuta di ritorno per una eventuale immediata dimostrazione. Ma non esiste che sky non prenda in carico le raccomandate se non sono state fatte con la ricevuta di ritorno. Questo mi sembra un abuso, che va ad aggiungersi ai tanti altri, vedi data di spedizione e la disdetta entro 30 giorni.



Da quello che so io, una sentenza della cassazione fa, come si dice, "giurisprudenza" diventando di fatto come una "sorta di legge" e quindi non penso che c'è ne possano essere delle altre sulla stessa questione che la smentiscano. Cioè la cassazione non può autosmentirsi con due sentenze sulla stessa questione, contrarie fra di loro.
No la cassazione puo' (purtroppo o fortunamente) cambiare i propri orientamenti giurisprudenziali nel corso del tempo e in pratica "autosmentirsi" rispetto a proprie precedenti decisioni
 
erconte ha scritto:
Assolutamente no, la Cassazione è giudice di diritto, che controlla se l'applicazione della legge al caso in esame sia conforme appunto alla legge, per cui non fa legge, ma produce indirizzi interpretativi delle leggi, comunque non vincolanti per il giudice
Succede spesso invece che si possano avere sentenze contrastanti anche della stessa cassazione su uno stesso argomento

Esattamente. ;)
E questo succede praticamente in tutti gli ordinamenti di civil law. :evil5:
 
scusate l'OT ma in caso di spedizione di disdetta e ricezione del cartellino diconferma è normale che ancora non è stato ricevuto nessuna lettera ne messaggio sul decoder (avendo due abbnamenti la scheda incriminata l'ho inserita su un altro skybox)
 
@ alfry e @erconte

Ok, grazie della spiegazione.

Quindi teoricamente, potrebbe succedere che la corte di cassazione possa dare con una sentenza un parere contrastante, a quello dato in una sentenza precedente, sullo stesso argomento?

Chiedo questo perchè una volta mi capitò di leggere per una causa condominiale, la "memoria" (si dice così?) dell'avvocato, nella quale citava alcune sentenze della cassazione, per dimostrare di avere ragione.
Quindi mi ero convinto che davanti ad una sentenza della cassazione, bisognasse abbassare le "armi" :D . Che le citava a fare quelle sentenze, boh?
 
edinson ha scritto:
Quindi teoricamente, potrebbe succedere che la corte di cassazione possa dare con una sentenza un parere contrastante, a quello dato in una sentenza precedente, sullo stesso argomento?

Chiedo questo perchè una volta mi capitò di leggere per una causa condominiale, la "memoria" (si dice così?) dell'avvocato, nella quale citava alcune sentenze della cassazione, per dimostrare di avere ragione.
Quindi mi ero convinto che davanti ad una sentenza della cassazione, bisognasse abbassare le "armi" :D . Che le citava a fare quelle sentenze, boh?

Può succedere tranquillamente.
E questo perché la composizione della Corte cambia nel tempo, e ogni membro esprime una propria cultura di teoria del diritto.
Inoltre, su uno stesso argomento può modificarsi il senso di giustizia che ha motivato le sentenze precedenti (pensa ad esempio alle sentenze sulla moralità pubblica).

Va però precisato una cosa: se è vero che nessun giudice è obbligato a rifarsi alle sentenze della Corte (neppure Essa stessa, quindi), è altrettanto vero che difficilmente se ne discostano perché la Cassazione è pur sempre una corte suprema.
 
@edinson
E' normale che un avvocato nella memoria difensiva citi sentenze già prodotte (di cassazione o non) per avvalorare la propria tesi, ma tieni presente che ogni caso concreto presenta sfaccettature , e ogni sfaccettatura può consentire la prospettazione di un nuovo aggancio tra norme e sentenze le quali, pur esistenti, non erano mai state abbinate in quella particolare ottica.
Insomma la sentenza è un precedente, ma non più di questo, e non è vincolante per il giudice.
Basta che dai un'occhiata alla casistica dei giudici di pace dove sono innumerevoli le sentenze contrastanti con orientamenti costanti della cassazione
 
Ok. grazie.

Quindi diciamo che quella dell'avvocato, di riportare le sentenze della cassazione è stata solo una mossa per fare vedere al giudice che già la cassazione si era pronunciata favorevolmente su quell'argomento e quindi in un certo senso cercare di indirizzarlo verso una sentenza a lui favorevole?
 
edinson ha scritto:
Ok. grazie.

Quindi diciamo che quella dell'avvocato, di riportare le sentenze della cassazione è stata solo una mossa per fare vedere al giudice che già la cassazione si era pronunciata favorevolmente su quell'argomento e quindi in un certo senso cercare di indirizzarlo verso una sentenza a lui favorevole?

diciamo che serve ad evidenziare l'orientamento giurisprudenziale
 
Questa cosa della Corte di Cassazione, mi ha appassionato. Ho fatto delle ricerche e confermano quanto da voi detto e cioè che le pronunce di una "specifica sezione" della Cassazione non sono vincolanti, se non per il giudizio cui si riferiscono.

Mi pare di capire però, che le sentenze della cassazione a "sezioni riunite" rappresentano, invece, un precedente vincolante per le giurisdizioni. Cioè la specifica applicazione della norma di legge citata, fa testo anche per i casi futuri.

Quindi in teoria se esiste una sentenza a noi favorevole pronunciata dalla Cassazione a "Sezioni Unite" su un caso identico al nostro, in un certo senzo avremmo le spalle coperte.

Certo dovremmo trovare un caso perfettamente identico; mi rendo conto che è difficile, ma non impossibile.
 
edinson ha scritto:
Questa cosa della Corte di Cassazione, mi ha appassionato. Ho fatto delle ricerche e confermano quanto da voi detto e cioè che le pronunce di una "specifica sezione" della Cassazione non sono vincolanti, se non per il giudizio cui si riferiscono.

Mi pare di capire però, che le sentenze della cassazione a "sezioni riunite" rappresentano, invece, un precedente vincolante per le giurisdizioni. Cioè la specifica applicazione della norma di legge citata, fa testo anche per i casi futuri.

Quindi in teoria se esiste una sentenza a noi favorevole pronunciata dalla Cassazione a "Sezioni Unite" su un caso identico al nostro, in un certo senzo avremmo le spalle coperte.

Certo dovremmo trovare un caso perfettamente identico; mi rendo conto che è difficile, ma non impossibile.

Nel nostro ordinamento non esiste il precedente vincolante (al contrario di ciò che accade nei sistemi di tradizione anglosassone).
E' ovvio però che la Corte di Cassazione, essendo giudice supremo, possiede un'autorevolezza tale per cui difficilmente un giudice inferiore si discosta dalle sue sentenze, specie se emesse di recente o a sezioni riunite (e a maggior ragione se si parla di casi analoghi o addirittura identici).
 
Chihuahua ha scritto:
Nel nostro ordinamento non esiste il precedente vincolante (al contrario di ciò che accade nei sistemi di tradizione anglosassone).
E' ovvio però che la Corte di Cassazione, essendo giudice supremo, possiede un'autorevolezza tale per cui difficilmente un giudice inferiore si discosta dalle sue sentenze, specie se emesse di recente o a sezioni riunite (e a maggior ragione se si parla di casi analoghi o addirittura identici).


Si avevo già letto la differenza, da te richiamata, tra il nostro ordinamento "civil law" e quello "common law" di altri Paesi, come l'Inghilterra.

Però mi è saltata agli occhi la parte in cui parla della "funzione nomofilattica" che è chiamata ad assumere la Corte di Cassazione a "sezioni riunite", il cui compito è di armonizzare le interpretazioni della legge e che pertanto assume carattere vincolante. A tal proposito con il dlgs. 40/2006 si è carcato di dare maggiore peso alle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, impedendo alle sezioni semplici di discostarsi da esse, se non rimettendo motivatamente la questione problematica ad una nuova pronuncia delle Sezioni Unite (cfr. art. 374 c.p.c.). E forse è proprio quest'ultimo passaggio che non consente di dare un valore assoluto di vincolo, che però di fatto si tende a dare vista anche l'autorevolezza che possiede e di cui parlavi.
 
edinson ha scritto:
Si avevo già letto la differenza, da te richiamata, tra il nostro ordinamento "civil law" e quello "common law" di altri Paesi, come l'Inghilterra.

Però mi è saltata agli occhi la parte in cui parla della "funzione nomofilattica" che è chiamata ad assumere la Corte di Cassazione a "sezioni riunite", il cui compito è di armonizzare le interpretazioni della legge e che pertanto assume carattere vincolante. A tal proposito con il dlgs. 40/2006 si è carcato di dare maggiore peso alle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, impedendo alle sezioni semplici di discostarsi da esse, se non rimettendo motivatamente la questione problematica ad una nuova pronuncia delle Sezioni Unite (cfr. art. 374 c.p.c.). E forse è proprio quest'ultimo passaggio che non consente di dare un valore assoluto di vincolo, che però di fatto si tende a dare vista anche l'autorevolezza che possiede e di cui parlavi.

Magari può sembrare strano affermare il principio della non vincolatività dei precedenti se poi di fatto il vincolo in un certo senso esiste, ma specie per quel che riguarda i rapporti tra giudici, tutto si basa su equilibri che tengono conto delle opposte esigenze di autonomia e di indirizzo nonché dei diversi livelli e funzioni.

Da sottolineare comunque, come giustamente da te riportato, che il d.lgs. di cui parli regola i rapporti tra sezioni semplici e sezione riunita della Corte di Cassazione, e non tra quest'ultima e i giudici di merito (che rimangono sempre svincolati da qualsiasi precedente).
 
Chihuahua ha scritto:
Magari può sembrare strano affermare il principio della non vincolatività dei precedenti se poi di fatto il vincolo in un certo senso esiste, ma specie per quel che riguarda i rapporti tra giudici, tutto si basa su equilibri che tengono conto delle opposte esigenze di autonomia e di indirizzo nonché dei diversi livelli e funzioni.

Da sottolineare comunque, come giustamente da te riportato, che il d.lgs. di cui parli regola i rapporti tra sezioni semplici e sezione riunita della Corte di Cassazione, e non tra quest'ultima e i giudici di merito (che rimangono sempre svincolati da qualsiasi precedente).


Perfetto, siamo d'accordo.

Quindi per concludere, le sentenze della cassazione, sia semplici che in sezioni riunite, non sono vincolanti per legge, ma di fatto lo sono vista l'autorevolezza. Quindi in linea con il resto dell'Italia :D .

Se poi penso che facciamo riferimento al regio decreto per alcune cose, come questa della cassazione, e che ci sono leggi vecchie e superate, non mi stupisco più di niente.
 
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