In secondo luogo, benché non venga specificato il tipo di attività promozionale rimessa alla Rai, a parte la distribuzione delle smart card in favore degli abbonati e dietro copertura dei soli costi di acquisto, non vi è dubbio che essa è destinata a risolversi in un vantaggio patrimonialmente apprezzabile nei confronti non soltanto di Tivù, società commerciale titolare della piattaforma satellitare Tivusat ( beneficiaria dell’obbligo di “promozione”), ma anche nei confronti degli operatori televisivi che l’hanno costituita insieme a Rai ( RTI e Telecom Italia) e degli altri operatori la cui programmazione televisiva viene diffusa sulla piattaforma Tivusat unitamente alla programmazione del servizio pubblico, avvantaggiandosi quindi, in termini di diffusione e di ascolti, e quindi di raccolta pubblicitaria, dall’attività promozionale di cui l’art. 22 comma 3 fa onere alla concessionaria pubblica.